Decreto Riaperture, modifiche chieste per la scuola: emendamenti

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Il Decreto Riaperture, approvato lo scorso 24 marzo dal Governo e pubblicato già in Gazzetta Ufficiale, è al vaglio presso la Camera dei deputati. Le misure riguardano la cessazione dello stato d’emergenza e il graduale ritorno alla ‘normalità’. Anief ha presentato degli emendamenti per delle modifiche che avrebbero ripercussioni soprattutto per la scuola e il personale.

Modifiche al Decreto riaperture per la scuola

Quali sono le richieste di modifica al Decreto Riaperture presentate da Anief? Sono quelle che riguardano:

  • l’introduzione dell’assegno alimentare ai docenti non vaccinati sospesi dal lavoro e rimasti senza stipendio da mesi;
  • l’allineamento dalla durata dell’obbligo vaccinale con la validità del possesso del Green pass base nella PA;
  • il rientro in classe immediato dei docenti che non hanno fatto il vaccino, con presentazione del Green pass base;
  • rispetto del mansionario del personale docente sospeso rientrato dal 1° aprile, senza incorrere in discriminazioni;
  • il riconoscimento di una specifica indennità per lo svolgimento della didattica digitale integrata
  • il riconoscimento dell’indennità di rischio biologico, da tempo assegnata regolarmente al personale sanitario.

“Perché la scuola non è un carcere, ma luogo di accoglienza” – spiega Marcello Pacifico. “Far venire meno le regole sul diritto proprio dove si dovrebbe insegnare a farle proprie è una decisione che non possiamo accettare. Come quella di non assegnare delle indennità che in qualsiasi Paese civile sarebbero automatiche. E che dire del mancato assegno alimentare a chi è senza stipendio da diversi mesi? Speriamo che i senatori si rendano conto dell’importanza delle nostre richieste”.

Gli emendamenti al D.L. 24/22

Di seguito gli emendamenti al vaglio alla Camera dei deputati:

  1. Modifica durata obbligo vaccinale personale scolastico [em. 8.13 simile]

All’articolo 8, comma 4, , le parole “15 giugno” sono sostituite ovunque ricorrano con “30 aprile”.

  1. Diritto al rientro in classe [em. 8.18 simele]

All’articolo 8, comma 4, alinea Art. 4-ter.2 sono soppressi al comma 2, il primo periodo e al comma 3, l’ultimo periodo.

  1. Diritto all’assegno alimentare [em 6.24 Anief]

All’art. 6, comma 6:

«all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, al comma 6, dopo le parole “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” è inserito il seguente periodo: “ad accezione dell’assegno alimentare di cui all’articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli oneri derivanti, pari a euro 120.000.000 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”»

  1. Rispetto mansionario personale docente sospeso rientrato dopo il 1 aprile. [em.8.28 e 8.50 Anief]

All’articolo 8, al comma 4, alinea Art. 4-ter.2, al comma 3, all’ultimo periodo, inserire le seguenti parole “nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti”.

  1. Riconoscimento specifica indennità per DDI [EM. 9.13 Anief]

All’articolo 9, al comma 1, alinea Art. 3, al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire il seguente “fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all’articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41“.

  1. Abolizione DDI

All’articolo 9, al comma 1, alinea art. 3, abolire il comma 4.

  1. Indennità rischio biologico [EM. 9.14 Anief]

All’articolo 9, al comma 1, alinea art. 3, al comma 5, inserire la lettera d)

“d) ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell’istituzione scolastica”.

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