Supplenze, valore abilitante diploma ITP + 24 CFU: doppio accoglimento giudiziario

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Supplenze docenti, lo studio legale Esposito-Santonicola rende noto il doppio accoglimento giudiziario presso il Tribunale del Lavoro di Messina attraverso il quale viene riconosciuto il valore abilitante del diploma tecnico pratico ITP e dei 24 CFU, strumentale alla costituzione di un rapporto lavorativo alle dipendenza della Pubblica Amministrazione ‘con assegnazione di titolo preferenziale nelle supplenze a chiamata diretta presso gli istituti scolastici dell’ambito ove i ricorrenti hanno presentato domanda’.

Valore abilitante diploma tecnico pratico ITP con 24 CFU: sentenza Tribunale di Messina

Lo studio legale Aldo Esposito-Ciro Santonicola ha esposto la vicenda che riguarda due separati ricorsi, a tutela di un docente tecnico pratico (ITP) con Diploma del “vecchio ordinamento” di Perito Agrotecnico e di un collega in possesso del diploma di ottico, congiunti ai 24 crediti formativi universitari (CFU) in settori antropo psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Gli assistiti hanno domandato in giudizio – previo riconoscimento del valore abilitante dei diplomi tecnici congiunti al possesso dei 24 CFU – il diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (con riferimento alle classi di concorso per le quali hanno presentato domanda).

Il Tribunale del Lavoro di Messina ha dichiarato che i ricorrenti effettivamente dispongono di un titolo abilitante all’insegnamento, costituito dal possesso dei diplomi tecnici, congiunti ai 24 crediti formativi universitari, coerenti con le classi di concorso indicate “con assegnazione di titolo preferenziale nelle supplenze a chiamata diretta presso gli Istituti Scolastici dell’Ambito ove hanno presentato domanda”.

Ancora una volta il Giudicante ha ritenuta ragionevole, nel mutato assetto normativo, la rivisitazione dei concetti di “abilitazione e “idoneità all’insegnamento”, dovendosi pertanto consentire l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati agli aspiranti tecnico pratici, in possesso dell’idoneo titolo accademico e dei 24 CFU, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo”, da ricondurre quindi, anche con un’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle disposizioni primarie e secondarie, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità.

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