Concorsi scuola, il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza (la N. 2849/2022) riguardante il caso di ‘amicizia su Facebook‘ tra l’esaminatore di un concorso ed alcuni candidati: la sentenza in questione riguarda un contenzioso relativo ad un concorso per l’immissione di ruolo docenti della scuola secondaria di secondo grado. Vediamo come si espresso il massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione pubblica.
Concorsi scuola, l’amicizia social tra esaminatore e candidato: sentenza Consiglio di Stato
Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha riportato la decisione della sentenza in merito al contenzioso portato avanti da due candidati ad un concorso docenti che non sono risultati vincitori: tra le obiezioni, vi era anche quella di una presunta causa di incompatibilità in base all’articolo 51 del Codice di procedura civile secondo il quale il giudice si deve astenere se è commensale abituale di una delle parti.
Il caso, in particolare, si riferiva ad amicizie su Facebook e a delle foto scattate insieme tra un esaminatore ed alcuni candidati in più occasioni. La settima sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso richiamando la delibera 40/201 del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dove si legge all’articolo 8:
‘Le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’articolo 51 del Codice di procedura civile’.
La Consulta, inoltre, ha specificato che nei concorsi pubblici ‘l’obbligo di astensione scatta ‘solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile’. Pertanto, non si ritiene sufficiente come ‘vizio di composizione della commissione esaminatrice’, l’eventuale rapporto di ‘colleganza e di collaborazione’ tra esaminatore e candidati.
Le foto pubblicate sui social oltre all”amicizia’ non sono, quindi, considerate sufficienti in quanto ‘gli scatti fotografici sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità’.