Organici docenti 2022/23, utilizzo e assegnazione posti di potenziamento

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Organici docenti per l’anno scolastico 2022/23, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto a pubblicare il Decreto riguardante gli organici per il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda i posti di potenziamento, gli Uffici Scolastici prenderanno in considerazione le richieste delle istituzioni scolastiche, in considerazione delle discipline di insegnamento e dei posti vacanti e disponibili derivanti dalle cessazioni. Inoltre, faranno attenzione a non creare delle situazioni di esubero.

Organico docenti per l’anno scolastico 2022/23, posti di potenziamento: utilizzo ed assegnazione

Secondo quanto indicato dal Decreto Interministeriale N. 90, i posti comuni di potenziamento sono 50.202. Qui si legge: ‘Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l’anno scolastico 2022/2023, di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è riportato anch’esso nelle Tabelle A-A1, tenuto conto dell’incremento di 390 posti già disposto, con riferimento alla scuola dell’infanzia, con il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/21, ai sensi dell’articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell’ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2021/22,contratti ai sensi dell’articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n. 178’.

La ripartizione è dettata, quindi, dalla tabella A-A1 che riproponiamo qui sotto:

Assegnazione dei posti di potenziamento

In merito alle richieste delle scuole per un possibile cambio del posto di potenziamento, vale a dire una variazione della cdc/posto nella scuola secondaria o una variazione del posto (comune/sostegno) nell’infanzia e nella primaria, gli Uffici Scolastici dovranno prendere in considerazione le condizioni indicate sopra. 

Si potrà procedere ad una redistribuzione dell’organico avendo cura di mantenere il più coerente possibile la distribuzione dei posti tra le varie cdc con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento e le richieste delle scuole.

Utilizzo dei posti di potenziamento

I posti di potenziamento dell’offerta formativa confluiscono nell’organico dell’automia. Come indicato dalla Nota N. 13520 del 29 aprile 2021, i posti di potenziamento possono essere utilizzati per ‘la copertura degli insegnamenti curriculari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica’.

Nella stessa Nota, viene precisato che ‘le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica’.

Inoltre, la medesima Nota indica come vada ‘garantita l’istituzione, nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A., di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23’.

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