Anno di prova, indicazioni finali: Nota Ministero del 21 aprile

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Anno di prova, arrivano le indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione per i docenti neo immessi in ruolo a settembre 2021: con la nota del 21 aprile, gli interessati ricevono istruzioni per il completamento del periodo di formazione e prova. Ad essere coinvolti anche gli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel corrente anno scolastico 2021/22 e i docenti neo assunti non vaccinati.

Indicazioni ministeriali in merito all’anno di prova dei docenti neo assunti

Il Ministero dell’Istruzione ha diramato la nota 15681 del 21 aprile con oggetto “Periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo – Indicazioni per il completamento delle attività formative – anno scolastico 2021/2022”: i docenti interessati ricevono chiarimenti in merito al completamento dell’anno di prova da sostenere per ottenere la conferma in ruolo.

La nota ricorda che il superamento dell’anno di prova dipende in prima battuta dallo svolgimento del servizio effettivamente prestato per un minimo di 180 giorni nel corso dell’anno scolastico: di questi, almeno 120 giorni devono interessare le attività didattiche. Qualora il periodo richiesto non si fosse raggiunto, il docente neoassunto potrà ripetere la formazione l’anno scolastico successivo.

Il Ministero conferma le attività previste di peer to peer, visiting alle scuole, la visita del dirigente scolastico alle classi, la formazione on line, la fase valutativa finale.

A tal proposito, le scuole polo per la formazione, di concerto con gli Uffici Scolastici Regionali, programmeranno le azioni conclusive del percorso formativo con riferimento agli incontri di chiusura delle attività: ove possibile, si contempla la possibilità di svolgere tale momenti in presenza.

Indicazioni per i neoassunti non vaccinati

In merito ai docenti neoassunti non vaccinati ma reintegrati  a scuola a seguito del Decreto Legge 24 marzo 2022, ai fini del superamento dell’anno di prova il Ministero chiarisce che si riterrà valido il servizio di 36 ore settimanali svolto sulle attività didattiche indicate dal Dicastero non a contatto con gli alunni. Infatti, per i docenti inadempienti all’obbligo vaccinale, la nota precisa che “sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”.

NOTA MINISTERIALE

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