GPS, disposizioni Ministero su presentazione domanda Istanze Online (BOZZA ordinanza)

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Aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze, è ormai prossima l’apertura della piattaforma ministeriale dedicata alla presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS: come è noto, la domanda andrà presentata esclusivamente su Istanze Online. Nelle scorse ore, è stata resa nota la bozza dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione che regolamenterà il prossimo aggiornamento delle graduatorie che, ricordiamolo, avranno valenza biennale (2022/23 e 2023/24). 

Aggiornamento GPS, in arrivo l’apertura della finestra temporale per la presentazione delle domande

L’imminente pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione sulla riapertura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze indica che l’apertura dell’apposita piattaforma predisposta su Istanze Online è ormai prossima. È probabile che il via alla presentazione delle domande possa essere dato già la prossima settimana.

Vediamo, a questo proposito, cosa si legge sulla bozza dell’Ordinanza ministeriale in merito alla procedura di presentazione delle domande.

Domanda di partecipazione alle GPS: indicazioni Ministero Istruzione

Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti. 

Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 

I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze.

Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: 

  • a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6; 
  • b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli; 
  • c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
  • d) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; 
  • e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo laddove, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l’adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure. 
  • f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza; 
  • g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  • h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta. 

Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza. 

L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Domanda fuori termine, dichiarazioni non veritiere sui titoli posseduti

Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all’articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all’articolo 6.

L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. 

Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa. 

È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e). 

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: 

  • a) titoli di studio conseguiti all’estero; 
  • b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; 
  • c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

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