I precari docenti e ATA hanno diritto alla progressione economica derivante dall’anzianità di servizio? Negli anni scorsi, la Cassazione ha affrontato la questione. Come ricorda l’avv, Marco Barone, l’ordinanza del 19/08/2020, n. 17314 affronta un caso in cui i ricorrenti hanno richiesto al Ministero dell’istruzione il risarcimento dei danni, oltre che per per la abusiva stipula di plurimi contratti di lavoro a termine, anche per la progressione stipendiale per anzianità di servizio maturata nel tempo.
Anzianità di servizio dei precari
Per i giudici, viene confermato il principio secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto a tempo determinato ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Inoltre, si sottolinea che vanno disapplicate le disposizioni dei CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Il diritto alla progressione economica
Per i giudici la progressione economica spettante ai precari docenti e ATA è un diritto. La stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato) “non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell’anzianità di servizio stessa”. Semmai, dovrebbe comportare il ricalcolo dell’anzianità di servizio (a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti.