Scuola, dichiarati ammissibili due emendamenti Pittoni al decreto ‘taglia-prezzi’

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Decreto ‘Taglia-prezzi’, il vicepresidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni, ha annunciato che i due emendamenti presentati al decreto ‘Taglia-prezzi’, riguardanti l’assegnazione provvisoria in altra provincia e gli idonei nelle graduatorie di merito del concorso infanzia e primaria. Vediamo in dettaglio i due emendamenti Pittoni dichiarati ammissibili.

Pittoni: ‘Dichiarati ammissibili emendamenti a favore dei docenti vincolati e degli idonei concorso infanzia e primaria’

Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, Mario Pittoni, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook, il seguente messaggio: ‘Sono stati dichiarati ammissibili (dopo essere entrati tra i “segnalati”) gli emendamenti Pittoni al decreto “Taglia prezzi” per estendere ad altra provincia la possibilità di assegnazione provvisoria dei docenti vincolati (emendamento 36.27 testo 2) e per ottenere la graduatoria di merito del concorso primaria-infanzia (emendamento 36.28)’.

Emendamento 36.28

(Misure urgenti per la scuola)

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pisani Pietro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, all’art. 59, comma 10, lettera d) dopo le parole: “formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), ” aggiungere le parole: “relativamente al concorso della scuola secondaria. Resta impregiudicato il concorso per la scuola primaria e dell’infanzia”.

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata a garantire la futura possibilità di immissione in ruolo per i docenti che risulteranno idonei non vincitori nel concorso ordinario della scuola primaria e dell’infanzia. Attualmente i docenti che hanno superato le prove scritte e gli orali, pur risultando idonei, non sono inseriti in graduatoria e non possono accedere alle assunzioni a tempo indeterminato

Emendamento 36.27 testo 2

(Misure urgenti per la scuola)

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pisani Pietro, Saponara, Alessandrini


Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

<<2-bis. “ L’art 19, comma 3-sexies della legge 28 marzo 2022 n. 25 è così modificato:

Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale, nonché quello appartenente ai ruoli della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.”

2-ter. All’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole “ l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso ” sono abrogate. >>

Motivazione

Per estendere la possibilità di assegnazione provvisoria anche in altra provincia non di appartenenza. Allargamento delle possibilità rispetto a quella recentemente approvata nel decreto Sostegni-ter.

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