obbligo vaccinale docenti e Ata non vaccinati

A più di un mese dall’entrata in vigore del DL 24/2022 (noto come Decreto Riaperture), un punto poco chiaro ha sempre riguardato il caso del personale scolastico non vaccinato, ma guarito da Covid. È previsto l’obbligo vaccinale in questo caso?

Al riguardo aveva fornito risposta l’Usr Veneto, a cui ora ha dato seguito anche il Ministero dell’Istruzione con un’apposita FAQ.

Usr Veneto, chiarimenti obbligo vaccinale personale guarito da Covid

Con Faq del 21 aprile scorso già l’Usr Veneto aveva fornito chiarimenti riguardo docenti e ATA non vaccinati ma in possesso di green pass da guarigione:

“la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. Essi sono utilizzati in attività di supporto all’istituzione scolastica già al momento del rientro a scuola, potendo svolgere le mansioni che implichino il contatto con la classe solo in presenza di documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale predisposto dalla normativa vigente.

È ragionevole ritenere che tale situazione si verifichi anche per i docenti non vaccinati e guariti
dall’infezione da SARS-CoV-2
; per poter svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni, pertanto, essi dovranno adempiere all’obbligo vaccinale entro i termini di validità della certificazione verde (da guarigione) in loro possesso”.

Faq Ministero Istruzione aggiornate al 2 maggio 2022

In data odierna il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato le FAQ concernenti la gestione del green pass a scuola, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, stabilendo quanto segue:

“per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.

Considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”