Con l’ordinanza n 2807 del 2 maggio 2022, il TAR Lazio sez. IV BIS accoglie il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma, e reintegra i ricorrenti abilitati in Romania, nel ruolo sostegno previsto dalla procedura straordinaria dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Annulla così il decreto che aveva revocato il ruolo precedentemente assegnato dalla AT di Milano, con attribuzione della sede di servizio.
Assunzioni straordinarie sostegno e titolo in Romania
Gli avvocati dei ricorrenti hanno fatto notare come sia il DM n°242/2021 istitutivo della procedura di reclutamento straordinaria, che il DM n°51/2021, il decreto collettivo di revoca del ruolo, violano il principio della parità di trattamento. Non chiariscono ai fini delle immissioni in ruolo, che la riserva si applica indistintamente non solo a coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di cui al DM n°51/2021 ma anche a chi risulta già inserito, sempre con riserva in prima fascia delle GPS di cui alla OM n°60/2020.
I ricorrenti peraltro, in un primo momento erano stati reinseriti con riserva con il medesimo punteggio già pubblicato relativamente alle classi di concorso sul sostegno ADMM ed ADSS I fascia, ma poi illegittimamente esclusi dalla AT di Milano secondo cui l’art.59 co.4 non si poteva applicare alla prima fascia, ma solo a coloro che erano inseriti negli elenchi aggiuntivi.
L’ordinanza del TAR
IL COLLEGIO della sez.IV BIS chiamato a pronunciarsi sulla declaratoria,
- del diritto dei ricorrenti alla immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione e immissione in ruolo presso gli Istituti disposte ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, co. 4, DL 73 del 2021 convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, a far data dalla esclusione dei ricorrenti disposte con il decreto della AT di Milano n° 3197 dell’11.03.202;
- del diritto dei docenti, specializzati sul sostegno in Romania, alla reintegrazione/ reinserimento, tra i beneficiari delle immissioni in ruolo, con conferma del posto già assegnatogli presso le sopra indicate scuole per la sospensiva, in via cautelare dei provvedimenti illegittimi suindicati;
“valutata la particolarità della vicenda, ha ritenuto di dover sospendere il decreto n. 3197/2022 di revoca di immissione in ruolo della AT di Milano al fine di poter giudicare la controversia re adhuc integra e salvaguardare il percorso professionale e didattico per il corrente anno scolastico; il TAR Lazio accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in parte motiva”.