Con il rallentamento delle misure anti Covid previste dal Decreto riaperture dello scorso marzo, le scuole hanno nuovamente la possibilità di organizzare uscite didattiche, gite scolastiche e viaggi di istruzione rispettando sempre le norme previste. Se ancora in molti istituti scolastici i collegi docenti hanno preferito rimandare questa offerta formativa al prossimo anno, altre scuole hanno deciso invece di ritornare gradualmente alla normalità, organizzando gite scolastiche anche fuori porta. Cosa succede nel caso in cui un alunno con disabilità partecipa all’uscita? Il docente di sostegno ha l’obbligo di accompagnarlo?
Gli organi collegiali della scuola hanno il compito di organizzare le gite scolastiche
Dopo due anni in cui anche la vita scolastica ha subito forti condizionamenti dovuti all’emergenza sanitaria, finalmente iniziamo a ritornare gradualmente alla normalità: in questo clima si inserisce il ripristino delle gite scolastiche, momento molto atteso da ogni studente, che anche a distanza di tanti anni, non dimenticherà facilmente.
Ricordiamo che in base alla nota ministeriale n. 22009/2012, gli organi collegiali della scuola hanno il compito di organizzare e regolamentare i viaggi di istruzione e le uscite: questi dovranno determinare anche i criteri per la scelta dei docenti accompagnatori.
Tra le prime cose da appurare è la disponibilità o meno di insegnanti: se questa viene meno, infatti, non ci sono i presupposti di base per lo svolgimento di tali uscite. Occorre subito sottolineare che per gli insegnanti non vi è alcun obbligo in questo senso, poiché le visite didattiche e le gite non rientrano tra le attività obbligatorie e contrattuali, ma sono attività aggiuntive.
Obbligo per il docente di sostegno?
Cosa succede nel caso in cui un alunno con disabilità partecipa all’uscita? Il docente di sostegno ha l’obbligo di accompagnarlo? Come i docenti curriculari, il docente specializzato non è tenuto ad accompagnare lo studente disabile se per qualsiasi motivo decidesse di non farlo: nessuna normativa, infatti, impone tale obbligo, che rimane esclusivamente una scelta su base volontaria.
Del resto, anche gli altri docenti curriculari possono accompagnare l’alunno con disabilità: inoltre, si può designare pure un operatore di assistenza, un collaboratore scolastico, un compagno di classe (nelle scuole superiori), un parente o ad altre figure autorizzate. Nel caso di disabilità grave, inoltre, sarebbe opportuno fare affiancare il personale accompagnatore da un assistente all’autonomia.