L’ordinanza n°2861 del TAR Lazio III bis del 4 maggio 2022 accoglie il ricorso, patrocinato dagli avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini e sospende il decreto di esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS prima fascia per la c.c. ADSS, per violazione della OM n°60/2020. Per cui, lo specializzato su sostegno in Romania in attesa di riconoscimento del titolo, va reintegrato.
Specializzato in Romania e inclusione in GPS
I difensori innanzi al TAR Lazio sez III BIS avevano gravato altresì per palese illegittimità,
- il decreto n°4852 del 5 marzo 2022 di revoca del contratto a tempo determinato di immissione in ruolo per la classe di concorso sostegno presso l’ISS “adottato dal Dirigente scolastico;
- il decreto adottato dal DS del l’ISS di Imola con cui è stata disposta la “risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto, con conseguente annullamento e caducazione di ogni effetto giuridico del citato contratto di lavoro ai e sensi per gli effetti dell’art. 2126 c.c. a far data dal 7 marzo 2022”;
- il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, co. 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento.
Altre richieste degli avvocati
Gli avvocati, avevano richiesto al TAR Lazio anche di accertare il diritto:
- all’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l’ambito territoriale della Ministero dell’Istruzione – USR – Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna, in attuazione dell’art. 7, co. 4, lettera e/ dell’O. M. n. 60/2020, su posti di sostegno, sulla base del conseguimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania ed in corso di riconoscimento,
- alla (re)-immissione in ruolo , ai sensi dell’art.59, co. 4, della Legge 23 luglio 2021, n. 106 (di conversione del decreto legge n°73/2021 c.d. sostegno bis), sul posto già assegnato presso l’Istituto di Istruzione superiore “di Imola, in conformità al bollettino-elenco dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato della AT di Bologna.
La decisione del Tar
Il Collegio della Terza Sezione Bis, si è così pronunciato:
“ritenendo che “il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda, appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all’estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento, ha accolto la richiesta misura cautelare e per l’effetto sospeso il provvedimento di esclusione della ricorrente“.