Pur essendo in possesso dei titoli d’accesso, alcuni aspiranti non potranno presentare domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento per le GPS e le graduatorie di istituto 2022. Si tratta di coloro che non soddisfano i requisiti generali previsti dall’Ordinanza ministeriale. Al momento, indichiamo quelli inseriti nella bozza, con la consapevolezza che potrebbero ancora essere soggetti a modifiche.
Requisiti generali di accesso alle GPS e alle GI
Il testo della bozza di ordinanza per l’aggiornamento delle GPS e delle GI 2022 prevede i requisiti generali, senza i quali non è possibile presentare domanda e inserirsi.
- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero: 1). cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2). titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; 3). familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- per i cittadini di cui al primo punto, sub. 1,2,e 3, avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
Chi non può inserirsi
Non possono inserirsi coloro che sono stati:
- esclusi dall’elettorato politico attivo;
- destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- dispensati dal servizio, ai sensi dell’articolo 439 del D.lgs. n. 297/94, per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio (ci si può inserire per altra classe di concorso/tipologia di posto);
- dispensati dal servizio per incapacità didattica, ai sensi dell’articolo 512 del D.lgs. n. 297/94 , relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio (ci si può inserire per altra classe di concorso/tipologia di posto);
- licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
- dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127/1, lettera d), del DPR n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
- dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31.12.2012, n. 235.
Specifiche
Al punto 5) si parla di docenti incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, ovvero destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio. Va chiarito che non possono presentare domanda se gli effetti dei provvedimenti presi contro di loro si concludono dopo il termine della validità delle graduatorie (termine dell’a.s. 2023/24).
Se, invece, gli effetti dei provvedimenti si concludono antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, possono presentare domanda, ma non potranno ricevere incarichi sino al termine dalla sanzione o della sospensione cautelare.
Che dire di chi è stato sospeso per inadempienza all’obbligo vaccinale? Non avendo natura disciplinare, questo tipo di sospensione non rientra nelle casistiche dei requisiti generali di ammissione alle graduatorie.