Stipendi docenti precari e ‘spezzoni supplenze‘, una recente sentenza della Corte di Cassazione (la N. 12621/2022) ha precisato che, a motivo del fatto che il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile al 31 dicembre debba essere fissato inderogabilmente al 31 agosto di ciascun anno, al personale precario spetti la retribuzione sino al 31 agosto anche per gli ‘spezzoni’ di cattedra ‘di diritto’, ovviamente in proporzione alle ore di attribuzione della supplenza.
Spezzoni supplenze e stipendi docenti precari: la recente sentenza della Corte di Cassazione
Come riporta il quotidiano ‘Il Sole 24 ore’ nell’edizione di oggi, lunedì 9 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuna la retribuzione nei mesi estivi motivandola col fatto che il supplente sopperisce ad una carenza stabile di organico, anche se si tratta solo di uno ‘spezzone’ di una cattedra vacante.
La Cassazione, inoltre, ha sottolineato come il conferimento di un incarico di supplenza su uno ‘spezzone‘ orario ha natura di supplenza su organico di fatto nel caso in cui quelle ore non costuiscano la parte di una cattedra già istituita.
Invece, nel caso di uno ‘spezzone’ orario di supplenza su organico ‘di diritto’, questo incarico si riferisce ad una cattedra già istituita come dotazione organica.
Pertanto, la Corte di Cassazione ritiene che il supplente abbia diritto, in quest’ultimo caso, alla retribuzione sino al termine dell’anno scolastico, ovvero sino al 31 agosto, nei limiti delle ore riguardanti l’incarico specifico.