Laurea + 24 cfu
Laurea + 24 cfu

Abilitazione docenti, è piuttosto controversa la questione legata al conseguimento della laurea, unitamente al possesso dei 24 CFU (Crediti Formativi Universitari), ai fini del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento.

Se da una parte, infatti, l’amministrazione continua a sostenere che la laurea utile ai fini dell’accesso alle classi di concorso + i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di cui al DM 616/2017) non siano sufficienti per dare titolo all’abilitazione, sono diverse le sentenze emesse, negli ultimi tempi, dai vari Tribunali che vanno in tutt’altra direzione. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito.

Abilitazione all’insegnamento, laurea + 24 CFU: la controversa questione giuridica

Continuano a susseguirsi le sentenze che condannano il Ministero dell’Istruzione all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto e in prima fascia GPS, docenti non abilitati ma solo laureati e in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche. 

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma

Menzioniamo, a titolo d’esempio, una delle più recenti, quella emessa dal Tribunale di Roma il 22 marzo scorso, secondo cui la ‘irrilevanza’ della cosiddetta ‘abilitazione all’insegnamento’ la si può dedurre dalla legge 107 (riforma ‘Buona scuola’) laddove stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione. Questo orientamento sembra confermare che il legislatore interno abbia inteso attuare le chiare direttive europee, non richiedendo più l’abilitazione all’insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Secondo la sentenza emessa dal foro romano, pertanto, si riscontra un’assoluta equivalenza tra il possesso dell’abilitazione specifica e il possesso congiunto della laurea con i 24 CFU psicoantropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche.
Allo stato attuale, però, come abbiamo detto poc’anzi, l’amministrazione continua a ribadire l’insufficienza della laurea (con i 24 CFU) per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

Il concetto è stato sottolineato dal quotidiano ‘Italia Oggi’ di martedì 10 maggio, in risposta ad un quesito formulato da una docente in possesso di una laurea valida per l’accesso all’insegnamento e di 24 CFU conseguiti ai sensi del DM 616/2017.

La sentenza della Corte d’appello di Ancona

L’esperto di ‘Italia Oggi’, Antimo Di Geronimo, ha sottolineato quanto la situazione sia assolutamente controversa. Se da una parte c’è una ferma posizione assunta dal Ministero dell’Istruzione, dall’altra occorre tener presente delle pronunce giuridiche che vanno in direzione contraria.

A questo proposito, viene citata la sentenza N. 56/2021, emessa dalla Corte d’appello di Ancona, secondo la quale ‘tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal dlgs. N. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 Cfu senz’altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (qui potete trovare il testo della sentenza)’. 

‘Italia Oggi’, comunque, ha precisato che le sentenze, però, ‘fanno stato solo tra le parti’ e, per il momento, non vi sono precedenti in tal senso da parte della giurisprudenza di legittimità. Ecco perché, un’eventuale azione giudiziale presenta molte incognite direttamente collegate all’orientamento dei singoli giudici delle varie circoscrizioni.