Domanda GPS su Istanze Online
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Oggi 12 maggio ha preso il via l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di Istituto. Le nuove tabelle titoli permettono di calcolare il punteggio di titoli e servizi. L’articolo 15 dell’ordinanza fornisce le disposizioni per la valutazione dei titoli di servizio.

Aggiornamento GPS: disposizioni per la valutazione dei titoli di servizio

L’ordinanza 112 del 6 maggio, ma pubblicata dal Ministero dell’Istruzione soltanto ieri, all’articolo 15 dà le disposizioni per valutare i titoli di servizio. Queste sono:

  1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a
    scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti
    complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso,
    tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all’articolo 8, comma 1.
  2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono
    valutati come servizi aspecifici.
  3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie
    o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno,
    sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla
    presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro
    dipendente.
  4. Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione
    secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero
    nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi
    specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie
    inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005,
    n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
  5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con
    lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità
    consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente
    servizio prestato in Italia.
  6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e
    il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.