Oggi 12 maggio ha preso il via l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di Istituto. Le nuove tabelle titoli permettono di calcolare il punteggio di titoli e servizi. L’articolo 15 dell’ordinanza fornisce le disposizioni per la valutazione dei titoli di servizio.
Aggiornamento GPS: disposizioni per la valutazione dei titoli di servizio
L’ordinanza 112 del 6 maggio, ma pubblicata dal Ministero dell’Istruzione soltanto ieri, all’articolo 15 dà le disposizioni per valutare i titoli di servizio. Queste sono:
- Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a
scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti
complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso,
tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all’articolo 8, comma 1. - Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono
valutati come servizi aspecifici. - I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie
o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno,
sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla
presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro
dipendente. - Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione
secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero
nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi
specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie
inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. - Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con
lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità
consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente
servizio prestato in Italia. - Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e
il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.