Supplenze brevi
Supplenze brevi

Conferimento supplenze brevi per l’anno scolastico 2022/23, l’Ordinanza ministeriale N. 112/2022 ha dettato le regole per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi: in altra sede, invece, abbiamo illustrato la procedura riguardante l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno. Vediamo cosa dice l’articolo 13 della citata OM in merito al conferimento delle supplenze brevi e temporanee.

Supplenze brevi e temporanee per l’anno scolastico 2022/23: cosa dice l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione

Per quanto riguarda il conferimento delle supplenze brevi e temporanee, le istituzioni scolastiche utilizzeranno la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, procederanno alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: 

  • a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario; 
  • b) totalmente inoccupati. 

Procedura di conferimento degli incarichi di supplenza breve e temporanea

Le istituzioni scolastiche interpelleranno gli aspiranti, riscontrandone la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale. 

L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione dovrà essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. 

Per le supplenze inferiori a 30 giorni, invece, la proposta di assunzione dovrà essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. 

Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, provvederà ad individuare il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegnerà il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. 

Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo saranno attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione dovrà contenere: 

  • a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; 
  • b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione; 
  • c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola. 

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, la comunicazione relativa alla proposta di assunzione dovrà, inoltre, contenere: 

  • a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati; 
  • b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione. 

Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, provvederanno a comunicare al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate. 

La retribuzione spetterà limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto. 

Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 


Periodi di assenza del titolare

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne dovesse conseguire un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea sarà prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. 

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne conseguirà un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procederà alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.Â