Martello giudice
Martello giudice

Il DL 95/2012 prevede che le ferie non godute non siano monetizzabili. Ma tali disposizioni, devono essere coerenti con le indicazioni dei giudice comunitario. Ciò significa che solo se il Ministero dell’Istruzione prova che il docente è stato invitato a prendere le ferie e lui non ne ha voluto fruire, le ferie non godute non potranno essere monetizzate. Tale principio di diritto è contenuto dell’ordinanza n. 14268/2022 della Corte di Cassazione, relativa ad un ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione.

Ferie non godute: quando sono monetizzabili

L’ordinanza n. 14268/2022 della Corte di Cassazione, come riferisce Italia Oggi del 17 maggio 2022, contiene questo principio di diritto (il Ministero non è abilitato a condizionare la monetizzazione delle ferie non godute alla sola richiesta di ferie avanzata dal docente) e lo reputa conforme al diritto eurocomunitario. Tocca sempre al giudice nazionale, interpretare le norme interne in conformità con le norme del diritto europeo.

La Corte di Giustizia, in diverse sentenze del 2018, ha affermato che una normativa nazionale che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie al lavoratore che non chiede di fruirne prima della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con le direttive europee quando non risulta che datore di lavoro lo abbia messo in condizione di esercitare questo diritto.

Ciò significa che il datore di lavoro dovrà invitare il lavoratore, se necessario formalmente, a godere delle ferie. Allo stesso tempo, dovrà informarlo che se non esercita tale diritto, tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro o al termine del periodo di riferimento (onere della prova).

L’ordinanza della Corte di Cassazione

L’ordinanza della Cassazione rigetta il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione. Dispone che tenuto conto del principio di diritto e del mancato adempimento dell’onere della prova, il ricorso non può essere accolto. Il pagamento al docente delle ferie residue non godute, viene quindi confermato.