Aggiornamento GPS, Nota N. 8305 del 17 maggio: chiarimenti su titoli di accesso infanzia, primaria, secondaria e personale educativo
Aggiornamento GPS, Nota N. 8305 del 17 maggio: chiarimenti su titoli di accesso infanzia, primaria, secondaria e personale educativo

Aggiornamento GPS, l’Ufficio Scolastico di Caltanissetta ed Enna ha provveduto a pubblicare, in data 17 maggio 2022, la Nota N. 8305 avente come oggetto ‘OM 112/2022 – Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. COMUNICAZIONE – Titoli di accesso’. L’AT siciliano ha fornito dei chiarimenti in proposito.

Aggiornamento GPS, Nota N. 8305 del 17 maggio: chiarimenti su titoli di accesso infanzia, primaria, secondaria e personale educativo

Nella Nota in questione viene rammentato come i titoli di accesso all’insegnamento rappresentino il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana. Di seguito, poi, sono stati indicati i titoli di accesso validi per scuola infanzia e primaria, personale educativo e scuola secondaria di primo e secondo grado.

Scuola infanzia e primaria

  • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all’insegnamento);
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento). 

Scuola secondaria di primo e secondo grado

  • Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017; 
  • Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017. 

Note su scuola secondaria di primo e secondo grado

1. In base all’art.5 del DM 259/2017, nel solo caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito entro la data del 23 febbraio 2016, sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa, di seguito riportata e a cui, pertanto, occorre fare riferimento: 

  • a. D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 – Titoli di studio vecchio ordinamento; 
  • b. D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 – Lauree Specialistiche (per l’equiparazione tra titoli vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, si veda il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e la relativa tabella di equiparazione); 
  • c. Per A077 (nuova A-56), DM n. 201 del 6 agosto 1999 

2. Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 (o dalla normativa previgente, ove applicabile) possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari. 

3. I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari). 

4. Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro. 

Riportiamo qui sotto il testo integrale della Nota.

NOTA