Tar del Lazio
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Specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, la quarta Sezione Bis del TAR del Lazio ha emesso, in data 17 maggio 2022, la sentenza N. 6250, in accoglimento di un ricorso di ottemperanza finalizzato all’emanazione di decreto con riferimento al titolo di specializzazione conseguito all’estero. Il TAR del Lazio ha condannato il Ministero dell’Istruzione per inadempienza.

Specializzazione sostegno conseguita in Romania, sentenza TAR Lazio del 17 maggio: Ministero condannato

La IV Sezione Bis del TAR del Lazio, nello specifico, ha condannato il Ministero dell’Istruzione nel giudizio di ottemperanza relativo al titolo di specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, ordinando di provvedere, entro 60 giorni, con nomina del commissario ‘ad acta’ nel caso di inadempienza. Il ricorso, patrocinato dallo Studio Legale dell’Avvocato Maurizio Danza del Foro di Roma, è stato, dunque, accolto in quanto risultato fondato. Le richieste avanzate dalla parte ricorrente sono state accolte.

Qui di seguito riportiamo alcuni punti estratti dalla sentenza del TAR del Lazio:

‘Rilevato che le ricorrenti agiscono al fine di ottenere l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con cui questo Tribunale ha annullato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione aveva negato il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all’insegnamento, conseguito dalle ricorrenti in Romania;

– che in particolare la sentenza ha dichiarato l’illegittimità del predetto provvedimento evidenziando che “il focus del procedimento proteso a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania non è rappresentato dall’analisi sul livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico in argomento, bensì dalla valutazione delle competenze complessivamente conseguite, in ossequio al d.lgs. n. 206/2007, agli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE ed ai richiamati precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”;

constatato che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e che le richieste avanzate dalla parte ricorrente devono essere accolte, ordinando al Ministero di provvedere, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla rivalutazione della posizione del ricorrente sulla base di quanto disposto dalla sentenza in epigrafe;

– che è altresì opportuno nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il direttore generale della direzione generale del Ministero Istruzione per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, con facoltà di delega e senza compenso, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, entro 60 giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato;

ritenuto, in applicazione del principio di soccombenza, di condannare l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nella misura di euro 300,00 a titolo di spese ed euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’esecuzione del giudicato come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, assegna al Ministero dell’Istruzione il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe; nomina sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale menzionato in motivazione, con facoltà di delega e senza compenso, per gli adempimenti di cui in motivazione’.