Con l’ordinanza 3124/2020 del 18 maggio 2022, il TAR Lazio sez. III BIS accoglie il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma e reintegra la ricorrente abilitata in Romania presso l’Università di Cantemir, nel ruolo sostegno previsto dalla procedura straordinaria di assunzioni da GPS I fascia. Viene annullato così il decreto che aveva revocato in modo illegittimo il ruolo precedentemente assegnatole a Milano.
Abilitazione sostegno in Romania: il caso
La ricorrente era stata esclusa dalla AT di Milano, con decreto di revoca dal ruolo, sostenendo illegittimamente che l’art. 59 co. 4 del DL 25 maggio 2021, n. 73 non fosse da applicare alla prima fascia GPS, ma solo a coloro che erano inseriti negli elenchi aggiuntivi.
Come spiega la difesa della ricorrente, il decreto di revoca del ruolo, in palese violazione del principio della parità di trattamento, non chiariva ai fini delle immissioni in ruolo, che la riserva si applicasse indistintamente non solo a coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di cui al DM n°51/2021 ma anche a chi risulta già inserito, sempre con riserva in prima fascia delle GPS, di cui alla OM n°60/2020 .
IL collegio della sez. III BIS è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione, per quanto riguarda:
- il diritto della ricorrente alla immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione e immissione in ruolo presso gli Istituti disposte ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, co. 4, DL 73 del 2021 convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106 (assunzioni straordinarie da GPS 2021/22, ndr) a far data dalla esclusione disposta con il decreto della AT di Milano;
- diritto del docente, specializzato sul sostegno in Romania, alla reintegrazione/ reinserimento, tra i beneficiari delle immissioni in ruolo, con conferma del posto già assegnatogli presso le sopra indicate scuole per la sospensiva, in via cautelare dei provvedimenti illegittimi suindicati.
La pronuncia del TAR
Il Tar ha così deciso:
- “Rilevato che l’amministrazione, malgrado la rituale convocazione non ha fornito i chiarimenti richiesti, non comparendo il direttore generale alla fissata audizione e che da tale assenza possono dedursi argomenti di prova;
- ritenuto che, come da costante orientamento della sezione, anche se condizionata a un evento futuro e incerto l’ammissione con riserva produce tutti gli effetti della ammissione tout court, con l’unica differenza legata al verificarsi o meno dell’evento futuro e incerto”;
- l’istanza cautelare a favore della docente è stata accolta.