Sanzioni
Sanzioni

Se n’era parlato già in sede di bozza, e tutto è stato confermato anche con l’ordinanza ufficiale di aggiornamento delle Gps. Infatti, nonostante anche il parere del CSPI fosse stato nella direzione di un’attenuazione delle sanzioni, il Ministero dell’Istruzione ha confermato la stessa rigorosità preannunciata nella bozza.

Le casistiche in cui poter incorrere in eventuali sanzioni, in occasione dell’assegnazione delle supplenze, non si soffermano solo a quelle classiche di rinuncia e abbandono. Vediamo quali sono le altre.

Sanzioni, quando si è esclusi da tutte le graduatorie

Il caso classico, previsto anche nel biennio precedente (anche se in maniera meno aspra), è quello della rinuncia o abbandono, specificato dall’art 14 dell’OM. In caso di convocazione dalle Gps, la rinuncia o la mancata assunzione di servizio ad un incarico annuale (al 30 giugno o al 31 agosto) comporta l’impossibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico sia dalle Gps che dalle Gae, nonchè dalle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso.

Mentre l’abbandono di servizio comporta l’impossibilità di conseguire supplenze per l’intera vigenza delle Gps, sia dalle suddette graduatorie, nonchè dalle Gae e dalle graduatorie d’istituto per ogni classe di concorso.

Mancata presentazione istanza e mancata espressione di preferenze

Esistono altre casistiche in presenza delle quali si può comunque incorrere in sanzioni, e le troviamo previste all’art. 12 dell’ordinanza:

“La mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione
di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.”

L’ultimo periodo fa riferimento all’impossibilità di conseguire supplenze dalle Gps, e non dalle altre graduatorie in cui l’aspirante è inserito.