Consiglio di Stato
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Specializzazione sostegno conseguita in Spagna, una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri, 19 maggio 2022, ha accolto l’appello proposto dallo Studio Legale Naso & Partners, affermando l’assoluta illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione.

Specializzazione sostegno in Spagna, la pronuncia del Consiglio di Stato del 19 maggio

Il Consiglio di Stato ha dichiarato sia l’illegittimità della richiesta dell’Amministrazione di produrre il certificato “Acreditación” per i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna, che la piena competenza del Ministero dell’Istruzione ai fini del riconoscimento del suddetto titolo di specializzazione conseguito all’estero.

In precedenza, una docente in possesso sia dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria che del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, aveva ricevuto il provvedimento di rigetto della sua istanza di riconoscimento per il sostegno, in quanto non aveva prodotto all’Amministrazione il certificato “Acreditación”.

Gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, a cui la docente si era rivolta a tutela dei suoi diritti, ritenendo tale richiesta dell’Amministrazione assolutamente illegittima, hanno presentato ricorso al TAR del Lazio avverso il suddetto provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione. Il TAR aveva inizialmente respinto il ricorso, affermando che tale rigetto era da ritenersi corretto in quanto – in assenza del certificato “Acreditación” – l’Amministrazione competente per tale procedura di riconoscimento non sarebbe stato il Ministero dell’Istruzione, bensì il Ministero dell’Università e Ricerca.

Con la recente sentenza del 19 maggio 2022 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello con la seguente motivazione: ‘La ricorrente ha dichiarato fin dal primo grado del giudizio, e ribadito anche nell’ultima memoria defensionale datata 21 novembre 2021, di avere conseguito in Italia l’abilitazione all’insegnamento su posto comune. Pertanto, è su tale titolo abilitante che si va ad innestare il corso di specializzazione universitario conseguito all’estero, con conseguente applicazione dell’invocato d.m. n. 249 del 2010′.

Gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia considerano la nuova pronuncia del Consiglio di Stato di  importanza assolutamente rilevante in quanto – smentendo in radice la tesi sostenuta dal Ministero dell’Istruzione – ha affermato il pieno diritto dei docenti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di poter validamente richiedere alla predetta Amministrazione il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero.

Il Ministero dell’Istruzione, secondo quanto stabilito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, dovrà, a questo punto, necessariamente provvedere a riesaminare la domanda di riconoscimento presentata dalla ricorrente, tenendo altresì conto della disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 249 del 2010 e motivando specificamente circa l’equivalenza fra il percorso specializzante conseguito in Spagna e analogo corso di specializzazione previsto dall’Università italiana.