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Arriva un altro caso in cui la scuola boccia ma il Tar promuove: si tratta, in particolare, di quanto successo ad una studentessa liceale che, per i propri docenti, non era riuscita a superare le lacune in alcune materie, non ottenendo una votazione sufficiente durante gli esami di recupero debiti a fine agosto. Ma il Tar Marche ha accolto il ricorso presentato dai genitori: esprimendo parere positivo, ha promosso la ragazza alla classe successiva. Di seguito quanto accaduto e le motivazioni del tribunale.

Il caso della studentessa bocciata dai docenti ma promossa dal TAR

Una studentessa frequentante la III classe di un liceo classico non ha ricevuto la promozione alla classe successiva poiché, durante gli esami di recupero debiti svolti a fine agosto, delle tre materie da recuperare, era riuscita ad ottenere un voto sufficiente solo in matematica, e non in latino e greco. La famiglia, però, ha presentato ricorso al Tar Marche, Sezione I che, analizzando la questione, con la sentenza n.261 del 28 aprile 2022, ha deliberato la promozione della ragazza alla classe successiva.

La studentessa, nel corso del I quadrimestre, non aveva mostrato grandi difficoltà, tanto che, in tutte e tre le materie in cui poi ha avuto debiti, aveva ottenuto votazioni pienamente sufficienti: nel corso del II quadrimestre, però, la situazione è cambiata e la ragazza ha iniziato a manifestare un disagio psicologico derivato dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria. Il consiglio di classe, ed in particolare il coordinatore, però, non si sono premurati di avvertire la famiglia del disagio provato, come invece previsto dal PTOF: i professori hanno continuato regolarmente a svolgere le attività didattiche e le verifiche in modo assiduo.

Durante un’interrogazione d’inglese in classe, la studentessa aveva esternato il proprio malessere, arrivando anche al pianto, ma nessun docente aveva contattato la famiglia, che la ragazza stessa ha però avvertito: i genitori, quindi, decisero che, per la figlia, sarebbe stato opportuno intraprendere un percorso di terapia psicologia, ma non ne conoscevano il calo del rendimento scolastico.

Essendo dalla seconda metà di maggio sospesi gli incontri scuola-famiglia, solo dopo lo scrutinio finale e quindi molto prima degli esami riparatori di fine agosto, la famiglia comunicò a un docente il malessere e il percorso psicologico intrapreso dall’alunna.

La valutazione del TAR

Il TAR ha ritenuto viziato il giudizio di non ammissione elaborato dal C.d.c. il 30 agosto 2021: dal punto di vista formale procedurale, nel testo vi erano cancellature e nella commissione valutatrice vi erano docenti non appartenenti a quel Consiglio e che quindi non conoscevano tutto l’excursus scolastico della studentessa. Da un punto di vista sostanziale il tribunale ha subito sottolineato che, allo scrutinio di giugno, i docenti avevano dato nel complesso buoni voti alla ragazza, al di là delle materie un cui si era espresso con la sospensione del giudizio: 6 in italiano, inglese e scienze naturali, 7 in filosofia e storia e fisica, 8 in arte ed educazione civica, 9 in scienze motorie e condotta.

Alla luce di questi voti, per il tribunale vi è un’evidente contraddizione in termini tra il verbale di scrutinio elaborato dal consiglio di classe a giugno e il verbale della prova dell’esame di recupero di fine agosto redatto dalla commissione: “davvero non si giustificano, anzitutto da un punto di vista logico, i severi giudizi attribuiti in latino e greco”. Parlare di “gravi lacune” e di “mancanza di seria applicazione e disponibilità allo studio” (verbale di scrutinio), nonché di “gravi lacune delle conoscenze” (verbale della prova di recupero) per il Tar è contradditorio: ha disposto pertanto che allo scrutinio di fine agosto si assegnasse voto 6 anche in latino e greco.