La domanda di partecipazione al concorso straordinario bis si presenta dal 18 maggio al 16 giugno 2022. Tra i requisiti richiesti per la partecipazione c’è quello di avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Inoltre, unna di queste annualità deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
Concorso straordinario, il requisito delle annualità di servizio
Tra le annualità di servizio, è possibile far valere anche l’anno scolastico 2021/22, sebbene non concluso. Ma bisogna tenere conto di due fattori:
- la normativa (art 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124) prevede che questo vale solo se i 180 giorni di servizio utili sono stati raggiunti
- il bando prevede che devono essere raggiunti entro la data di scadenza della domanda, ovvero entro il 16 giugno 2022.
Quindi l’annualità 2021/22, ha come unico requisito che si possano conteggiare 180 giorni di servizio entro il 16 giugno.
Il calcolo dell’annualità di servizio
Anche se il candidato che presenta domanda per il concorso straordinario bis ha un contratto in essere che va oltre il 16 giugno (al 30 giugno o al 31 agosto), dovrà inserire come termine ultimo massimo il 16 giugno.
Normativa annualità di servizio
L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 stabilisce:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Per essere considerata valida, ogni annualità deve avere una di queste due caratteristiche.