carta del docente
carta del docente

Nonostante la continua chiusura del Ministero dell’Istruzione, la Corte di Giustizia europea ha aperto un varco per la possibilità di poter prevedere la carta del docente anche per i precari. Non a caso l’ordinanza del 18 maggio 2022 con cui la corte di Lussemburgo si è pronunciata è stata giudicata rivoluzionaria. Già precedentemente il Consiglio di Stato, seguito poi dal Tribunale di Torino, ne aveva riconosciuto il diritto ai docenti precari di religione cattolica. Sicuramente però il principio sancito a livello europeo assume un peso maggiore.

Questo ‘buono’ da 500 euro, previsto fino ad oggi solo per i docenti di ruolo, sarà davvero rivolto a tutti gli insegnanti precari a seguito della pronuncia europea? Facciamo chiarezza.

Cosa dice la Direttiva CE

Innanzitutto va detto come la recente ordinanza della Corte di Giustizia europea faccia leva sulla Direttiva 1999/70/CE, il cui accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ad essa allegato osta con la normativa nazionale che riserva il beneficio di 500 euro solo ed esclusivamente al personale docente assunto a tempo indeterminato.

In questo modo i precari si ritrovano ad essere discriminati in quanto non possono usufruire di un’agevolazione economica ai fini della formazione continua.

Carta del docente, non sarà comunque per tutti i precari

Va sottolineato come la carta del docente non verrà corrisposta automaticamente a tutto il personale docente precario. L’ordinanza delle corte di giustizia europea non ha infatti validità ‘erga omnes’ (cioè nei confronti di tutti). Gli interessati potranno farsi riconoscere il diritto solo tramite ricorso al giudice del lavoro competente, dopo previa diffida da inviare tramite PEC al Ministero. E solo all’esito positivo del ricorso potranno beneficiare del bonus in oggetto.

Inoltre hanno titolo a proporre azione legale solo i precari con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto dall’a.s 2016/2017 all’a.s 2021/2022, nonchè gli insegnanti ora di ruolo ma con uno o più contratti di supplenza sempre al 30 giugno o al 31 agosto negli anni scolastici indicati.

Saranno dunque esclusi:

  • tutti gli insegnanti precari delle scuole paritarie;
  • tutti gli insegnanti precari con contratti di supplenza brevi (sebbene i contratti fossero stati reiterati fino alla fine delle lezioni).