Vaccinazione
Vaccinazione

Continua a destare incertezze la ratio sottesa alla prosecuzione della sanzione del demansionamento fino al 15 giugno 2022 per il personale docente non vaccinato o che non abbia completato il ciclo vaccinale. Ricordiamo tra l’altro che questi insegnanti, stando al DL del 24 marzo 2022 e alla nota ministeriale del 28 marzo 2022, saranno tenuti fino a quella data anche a svolgere 36 ore di servizio.

E tutto questo considerando che la fine delle lezioni è prevista tra il 4 e l’11 giugno, a seconda delle regioni (ad esclusione dell’Alto Adige in cui la scuola chiude il 16 giugno). Discorso diverso, invece, riguarda la scuola dell’infanzia, in cui il termine è previsto per il 30 giugno.

I docenti non vaccinati svolgeranno altre mansioni anche senza alunni a scuola

Ciò che solleva perplessità, come è stato fatto notare anche dal portale ‘Orizzonte Scuola’, è l’assenza degli alunni a scuola dopo la fine delle lezioni. Motivo, questo, che sembrava essere alla base del provvedimento sanzionatorio rivolto ai docenti non vaccinati, i quali devono essere adibiti a mansioni diverse dalle attività didattiche proprio per non ritrovarsi a contatto con gli studenti.

La ratio è confermata proprio dal decreto in questione: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. Nonostante ciò resta confermato il demansionamento in base a quanto previsto dal citato decreto legge e dalla suindicata nota ministeriale, senza alcun ripensamento nè da parte del Ministero della Salute nè da parte del Ministero dell’Istruzione.

Supplenti dei docenti non vaccinati

Il personale docente non vaccinato continuerà ad essere sostituito solo fino al termine delle lezioni. Gli insegnanti supplenti che sostituiscono i colleghi non vaccinati avranno quindi il contratto fino alla fine delle lezioni o al massimo fino agli scrutini. Anche questo ulteriore aspetto potrebbe far pensare come con la fine della scuola venga meno il motivo per cui è stata adottata la misura sanzionatoria.