Senato della Repubblica
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Riforma reclutamento docenti, sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti al Decreto PNRR 2, ora le Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione stanno esaminando l’ammissibilità dei medesimi emendamenti con le modifiche presentate dalle diverse forze politiche. Oltre agli emendamenti presentati dal Partito democratico, ci sono gli emendamenti depositati dalla Lega.

Riforma reclutamento e formazione docenti, gli emendamenti della Lega

Il vicepresidente della Commissione Istruzione al Senato, Mario Pittoni, ha anticipato nei giorni scorsi le intenzioni della Lega, in merito alle modifiche da apportare al Decreto N. 36. Nella fase transitoria della riforma del reclutamento dei docenti, dev’essere invertito l’ordine dei fattori indicato dal DL N. 36, ha più volte spiegato Mario Pittoni.

Non dev’essere considerato prioritario il concorso, bensì la possibilità di avere percorsi abilitanti all’insegnamento senza numero chiuso oltre all’accesso diretto ai corsi di specializzazione sul sostegno per chi può vantare almeno tre anni di esperienza specifica. 
Il partito di Matteo Salvini ha previsto un piano riservato ai docenti precari di lungo corso, durante la fase transitoria. Per quanto riguarda i concorsi, invece, nessuna prova preselettiva e soprattutto nessun quiz a crocette in quanto il docente dev’essere valutato secondo la sua attitudine, capacità e maturità.

Qui di seguito riportiamo il testo degli emendamenti presentati dalla Lega.


44.94 Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: 

 e-bis) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: 

 “Art. 6 (Prova d’esame) – 1. Il concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente di ogni grado di istruzione e di ogni tipologia di posto prevede due prove di esame, delle quali la prima, scritta, è a carattere nazionale e la seconda è orale. I concorsi sono banditi con cadenza biennale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.

A decorrere dal 31 dicembre 2023 per l’ammissione ai concorsi relativi alla scuola secondaria sarà necessario il possesso del titolo di abilitazione, rilasciato al termine di un percorso accademico articolato sul conseguimento di 60 CFU, che ingloba anche i 24 CFU previsti dal DPR n. 59 del 2017, o altro titolo di abilitazione conseguito in Italia o all’estero secondo la precedente normativa.

I vincitori dei concorsi di cui sopra non saranno tenuti a frequentare il percorso di formazione di cui al precedente articolo 3 ed al successivo articolo 9, comma 5. 2. In nessun caso può essere prevista l’ammissione alle prove concorsuali previo il superamento di una procedura preselettiva.

3. La prova scritta, computer based, integrata con test a risposta chiusa per quanto attiene alle conoscenze di base della lingua inglese e degli strumenti multimediali ed informatici in uso nelle istituzioni scolastiche, ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla classe di concorso e sulle metodologie didattiche disciplinari ed interdisciplinari e quesiti a risposta aperta che potranno anche comportare l’utilizzo di formule, tabelle ed elaborati grafici. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

4. La prova orale consiste nella esposizione di una lezione su una delle discipline comprese nella classe di concorso e in un colloquio che ha l’obiettivo di approfondire il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di abilità informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.

5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo il superamento della prova scritta disciplinare e ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla Orizzonte Scuola 492 pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.

6. I vincitori del concorso su posto comune, bandito precedentemente al 31 dicembre 2023 sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione per l’insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell’avvio dei corsi accademici finalizzati al rilascio della abilitazione (60 CFU), sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o nella II delle nuove GPS e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica ed il merito.

8. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o del titolo di studio valido per l’insegnamento unito ai 24 CFU previsti dalla legislazione vigente, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno.

Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito”. Conseguentemente, sopprimere l’articolo 46?»

44.52 Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma1, capoverso “Art. 2-bis”, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti durante i percorsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»