Parlamento
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Riforma reclutamento e formazione docenti, in questi giorni le Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione stanno esaminando gli emendamenti presentati dalle varie forze politiche, in merito alla loro ammissibilità. Il Ministero dell’Istruzione ha già parlato di Decreto PNRR ‘blindato’, tutt’al più potranno essere inseriti dei ritocchi, non troppo sostanziali. A questo proposito, c’è da segnalare l’emendamento 44.13 presentato dal Partito democratico, a prima firma della capogruppo al Senato, Simona Flavia Malpezzi.

Riforma reclutamento e formazione docenti, emendamento PD per apportare sostanziali modifiche

Diversi aspetti della riforma reclutamento e formazione docenti sono stati contestati dalle varie forze politiche, nonché dai sindacati (tra i punti fondamentali dello sciopero di domani, 30 maggio). Il Partito democratico ha provveduto a presentare una serie di emendamenti, il più importante del quale, probabilmente, è l’emendamento 44.13. Gli emendamenti presentati dal PD mirano a stralciare alcuni aspetti contenuti nella riforma scuola contenuta nel Decreto PNRR: tra questi l’eliminazione dei tagli all’organico di potenziamento, una fase transitoria per il personale docente con almeno 36 mesi di servizio e per chi è in possesso di 24 CFU, oltre alla modifica del percorso riguardante la contestatissima formazione incentivata.

Riportiamo qui sotto il testo dell’emendamento 44.13 presentato dal Partito democratico (Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

  • a) alla lettera b), capoverso “Art. 1”, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: “si svolgono fuori dell’orario di insegnamento” con le seguenti: “sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva”; 
  • b) alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), sostituire la parola: “test” con la seguente: “colloquio”; 
  • c) alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: “La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita dalla relazione relativa all’intera esperienza di tirocinio effettuato durante il percorso di formazione iniziale.”; 
  • d) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale dalle università ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.”; 
  • e) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 2, dopo le parole: “il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione” inserire le seguenti: “, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni,” e aggiungere, infine, il seguente periodo: “; In via di prima applicazione, anche nelle more dello svolgimento del concorso di cui al decreto dipartimentale I aprile 2020, n. 497, il numero dei posti attivati per i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale è riservato nella misura del 50% nel primo ciclo e del 30% nel secondo e terzo ciclo ai docenti che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, valutati ai sensi dell’articolo II, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”; 
  • f) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti dopo il conseguimento dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 5. Si può altresì accedere a detta offerta formativa se regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma di secondo livello e se si sono già conseguiti, rispettivamente, almeno 60 crediti formativi universitari, 240 crediti formativi universitari o 60 crediti formativi accademici curricolari. Nel caso di cui al precedente periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio.”; 
  • g) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio nazionale dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all’articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto corrispondenti ad almeno 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Il decreto di cui al primo periodo definisce, inoltre, la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui al precedente comma 1. Ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento della validità sia dei 24 crediti formativi universitari o accademici già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, sia dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, purché coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.”; 
  • h) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, dopo le parole: “comprendente la prova scritta” aggiungere le seguenti: “, come delineata al comma 2 del precedente articolo 2,” e dopo le parole: “esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante” aggiungere le seguenti: “, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis”; 
  • i) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 6, sostituire timo periodo con il seguente: “Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«; 
  • l) alla lettera d), capoverso »Art. 2-ter«, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “La suddetta prova finale non può essere sostenuta prima del conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato.”; 
  • m) alla lettera d), capoverso «Art. 2-ter», sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all’articolo 13 comma 2, primo periodo e all’articolo 18-bis. comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l’acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all’articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.”; 
  • n) alla lettera e), capoverso «Art. 5», sostituire il contino 4 con il seguente: “4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente: 
  • a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all’articolo 22, comma 2 del presente decreto; 
  • b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
  • c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.”; 
  • o) alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire la pa-rola: “test”, ovunque ricorra, con la seguente: “colloquio”; p) alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 2, sostituire le parole: “, con oneri a proprio carico” con le seguenti: “con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis.”; q) alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita da un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l’abilitazione.”. 
  • r) alla lettera i), capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: “con oneri a proprio carico” con le seguenti: “con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis.”.