Docenti scuole paritarie, il Tribunale di Palermo (sezione Lavoro) ha emesso il 26 maggio scorso una sentenza nella quale viene riconosciuto l’intero servizio paritario prestato da un docente presso un Istituto paritario. Ne danno notizia gli Avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, sottolineando l’importanza di tale riconoscimento ottenuto dallo Studio Legale Fasano di Palermo: ‘È un provvedimento storico perché riaccende le speranze di migliaia di docenti dopo il “NO reso sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Costituzionale‘.
Scuole paritarie, riconosciuta equiparazione del servizio prestato: sentenza Tribunale di Palermo
Lo Studio Legale Fasano ha spiegato, in dettaglio, le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale siciliano. In particolare, è stato ‘rilevato che, nella specie, l’Istituto in cui la parte ricorrente ha prestato servizio era un Istituto Provinciale pareggiato, cui si applica proprio la norma citata, dell’articolo 485 del decreto lgs. n. 297 del 1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, proprio ai fini della ricostruzione della carriera, avendo il legislatore così valutato a monte l’esistenza del presupposto dell’omogeneità delle posizioni professionali.
Appare, quindi, irrilevante che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche dell’Istituto scolastico pareggiato, sicché, in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni – il cui onere probatorio incombeva sulla parte convenuta – deve ritenersi che i servizi prestati presso di esso abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.
Deve, quindi, ritenersi che la norma dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 continui ad applicarsi alle scuole che prima della riforma erano pareggiate, a meno che risulti provato che esse, nelle more, hanno mutato le proprie caratteristiche tanto da portare ad escludere in concreto che esse siano equiparabili alle scuole statali, come la norma in parola prevede quanto ai servizi in esse prestati”.
Il Tribunale di Palermo, in buona sostanza, ha rilevato che la Corte di Cassazione ha operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell’articolo 485 del decreto lgs. n. 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
Tutti i docenti – concludono gli Avvocati dello Studio Legale Fasano – che hanno reso servizio in scuole prima ‘pareggiate’ e ora paritarie, dal 2002, vantano il pronunciato diritto al riconoscimento dell’intero servizio.