Supplenze
Supplenze

Supplenze e insegnanti in maternità, la Corte d’Appello di Roma, in una recente sentenza emessa il 3 maggio scorso, ha stabilito che se una supplente chiede di usufruire del congedo per la maternità, il periodo non lavorato viene considerato effettivo anche per un’eventuale proroga. In assenza di questa condizione, si applica il principio della continuità didattica: ne deriva che il supplente incaricato, in caso di prosecuzione dell’impedimento che lo ha legittimato ad insegnare, ha diritto alla proroga.

Sentenza Corte d’Appello di Roma, se la supplente va in maternità il contratto continua

L’attuale normativa del Ministero dell’Istruzione prevede che, al fine di assicurare la continuità didattica, quando al primo periodo di assenza del titolare della cattedra ne subentri un altro (o diversi) senza soluzione di continuità (o se interrotto solamente da un giorno festivo o da un giorno libero dall’insegnamento), la supplenza temporanea viene prorogata a favore del docente supplente in servizio, dal giorno successivo di scadenza del contratto.

Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ di oggi, lunedì 30 maggio, ha messo in risalto come la Corte d’Appello di Roma abbia sottolineato che la normativa non opera alcuna distinzione, a seconda che il supplente sia quello nominato in origine o quello incaricato in seguito all’indisponibilità del primo.

La docente supplente in congedo di maternità, inoltre, ha diritto al riconoscimento del periodo di congedo come servizio effettivo, allo stesso modo di quello prestato in caso di proroga della supplenza.