Sentenza

Gli abilitati con TFA possono inserirsi nelle GaE (graduatorie ad esaurimento)? La normativa prevista dal D.M. 495 del 22 giugno 2016 (criteri per l’aggiornamento delle GAE) non prevede la possibilità di nuovi inserimenti in III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva alla III fascia. Alcuni abilitati TFA hanno impugnato il decreto, e il TAR del Lazio si è espresso sulla questione con la sentenza del 1 giugno del n° 07212/2022.

GaE: no ai nuovi inserimenti

I giudici confermano il no ai nuovi inserimenti in GaE. Come riporta l’avv. Marco Barone, essi hanno osservato che “la fattispecie esaminata quanto ai presupposti di fatto e ai principi giuridici di riferimento, è del tutto analoga a quella decisa con precedenti sentenze“. Vengono citate le sentenze nn. 10112/2016, 12223/2016 e quella del TAR Lazio, III bis, n.4460/2015 sulla legittimità dei DD.MM n.235/2014 e n.325/2015.

Le argomentazioni possono considerarsi del tutto sovrapponibili alle previsioni del decreto n.495/2016, impugnato in questo ricorso.

I giudici spiegano che le disposizioni di legge di riferimento hanno precluso qualsiasi ulteriore inserimento in GAE di docenti che non vi fossero già inseriti, precisando che: “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, …”, ha istituito la IV fascia, a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante, con effetto circoscritto al momento delle modifiche ordinamentali apportate al regime abilitativo.

Quali sono le categorie speciali?

Quali docenti sono inclusi nelle categorie speciali summenzionate?

  • coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
  • coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
  • coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.” (T.A.R. Lazio, sezione III bis, n. 2748/2015 cit.).

La sentenza

I giudici concludono il loro ragionamento con le seguenti parole:

Considerato che anche l’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria n. 364/2016, Sesta sez. C.d.S. Si è pronunciata in merito alla chiusura delle GAE con riferimento alla fattispecie di cui trattasi; Ritenuto, quindi, che il ricorso va respinto in quanto infondato”.