ferie docenti
ferie docenti

L’anno scolastico è ormai agli sgoccioli e per chi non è impegnato nelle commissioni di esami di Stato, sia di terza media che della scuola secondaria di II grado, o in servizio nella scuola dell’infanzia, il conto alla rovescia è già iniziato: per tutti è comunque tempo di pensare all’estate e al riposo dopo un anno che si è rivelato, purtroppo, ancora molto complesso a causa dell’emergenza sanitaria. Entro i prossimi giorni i docenti dovranno presentare domanda per usufruire delle ferie estive: di seguito alcuni chiarimenti in merito alla modalità di richiesta e fruizione.

Giorni di ferie estive usufruibili in base agli anni di ruolo

Il personale docente, sia a tempo indeterminato che con contratto di supplenza annuale può godere di tre giorni di permessi retribuiti e di 6 giorni di ferie durante il corso dell’anno scolastico, quest’ultimi concessi a discrezione del dirigente scolastico e subordinati alle esigenze della scuola. Alla fine dell’a.s., secondo quanto stabilito dall’ art.13 del CCNL del Comparto Scuola, i docenti a tempo indeterminato o con contratto fino al 31 agosto devono far richiesta di ferie estive, in riferimento ai mesi di luglio e agosto: si può quindi usufruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle attività didattiche. Il suddetto articolo, inoltre, ribadisce il principio che queste rappresentano un diritto irrinunciabile dei lavoratori. 

Vi è una differenza nel numero di giorni spettanti: agli insegnanti di ruolo con un’anzianità di servizio pari o inferiore a tre anni spettano 30 giorni per ogni anno scolastico, invece i docenti che hanno superato il triennio hanno 32 giorni annuali. A questi, in entrambi i casi, si aggiungono 4 giornate di riposo in sostituzione delle festività soppresse, di cui si deve usufruire nell’anno scolastico a cui fanno riferimento. Per i docenti precari, invece, i giorni si calcolano in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.

Alcune precisazioni

Sia per i docenti entrati di ruolo da meno di tre anni, sia per quelli che hanno già superato il triennio, i 30/32 giorni di ferie estive spettano quando si è svolto un orario di servizio completo, quindi pari a 18 o 24 ore settimanali. A chi è stato in part- time, invece, competono giorni di ferie in numero proporzionato all’orario effettivo di servizio. Caso a parte chi ha usufruito di periodi di assenza senza assegni o in riduzione (congedi parentali al 30%, aspettativa ecc..), per cui ogni segreteria conteggerà la quantità di ferie estive spettanti.

Si ricorda che nella richiesta devono essere computate anche le giornate di sabato in quanto le ferie del personale docente si calcolano su 6 gg lavorativi, infatti si escludono solo le domeniche. Il lavoratore può decidere a propria discrezione se chiedere in un’unica soluzione i giorni o suddividerli in due o più tranche, in base alle proprie esigenze. Infine, ogni scuola indicherà la tempistica e il mezzo tramite cui inoltrare la domanda, attraverso un’apposita circolare.