La Retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, spetta anche ai supplenti brevi. Lo conferma una sentenza del 27 maggio del Tribunale del Lavoro di Treviso, che si è espresso su un caso promosso da Anief. I legali del sindacato hanno richiamato il principio di non discriminazione, così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza di Cassazione.
RPD a tutti i precari: i tribunali dicono sì
Non è certo la prima volta che un tribunale sentenzia che l’RPD spetta a tutti i precari, inclusi i supplenti brevi e temporanei. Marcello Pacifico ha espresso soddisfazione ‘per questi andamenti, perché stiamo riuscendo a far rispettare il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, sistematicamente calpestato dall’amministrazione scolastica nei confronti dei precari, a qualsiasi titolo, anche supplenti Covid’.
La tesi ministeriale
Secondo il Ministero, la retribuzione professionale docenti prevista dall’art.7 del CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, per cui compete solo al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto). Non competerebbe ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria “per l’impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all’attuazione di processi innovativi e migliorativi”.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso ha invece accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero.
Ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, pari ad Euro 5.82 al giorno per tutti i periodi di lavoro a termine svolti, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e al pagamento delle spese di lite.