assegnazione provvisoria 2023/24
assegnazione provvisoria

Come da calendario, il 17 maggio scorso i docenti hanno conosciuto l’esito della propria domanda di mobilità: in molti, tuttavia, non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, non riuscendo a migliorare la propria posizione lavorativa. Una possibilità per farlo è stata quella di presentare istanza relativa alle GPS 2022/24; un’altra opportunità è richiedere l’assegnazione provvisoria che permette di prestare servizio per un anno in una delle sedi indicate, pur mantenendo la propria sede di titolarità: in attesa di indicazioni ministeriali sulle modalità con cui avverranno le assegnazioni per l’a.s. 2022/23, di seguito facciamo il punto della situazione su quanto noto al momento.  

Motivi e posti su cui si dovrebbe poter chiedere assegnazione provvisoria

Si è in attesa di indicazioni da parte del Ministero che vadano a disciplinare i movimenti di assegnazione per il prossimo scolastico 2022/23: le disposizioni finora vigenti contenute nel CCNI 2019/22, infatti, potrebbero subire delle modifiche, in quanto il contratto è scaduto e occorre riscriverlo per il triennio 2022/25. L’aspetto su cui ci potrebbero essere maggiori novità, e su cui tanti docenti sperano, riguarda la questione dei vincoli.

I docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per i seguenti motivi:

  • Per ricongiungersi ai figli o ai minori affidati con provvedimento giudiziario;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente, documentate da regolare certificazione medica;
  • Ricongiungimento al coniuge o convivente (in questo casosi deve certificare la stabilità della convivenza tramite documentazione anagrafica) o al genitore.

L’assegnazione si può richiedere per una sola provincia, anche diversa da quella di titolarità (in questo caso sarebbe un’assegnazione interprovinciale), ma non su scuole dello stesso comune in cui si è titolari: tale vincolo decade in caso di comuni con più distretti sub-comunali. Sono 20 le preferenze esprimibili per la scuola dell’infanzia e primaria, 15 per i professori della scuola secondaria di I e II grado.

Si può richiedere per la stessa classe di concorso o per altro posto diverso da quello di titolarità, appartenente anche ad altro grado di istruzione (per i docenti che hanno superato l’anno di prova). Si può richiederla su posto di sostegno anche se sprovvisti di titolo, solo nei casi in cui si sta per ultimare il percorso di specializzazione o si abbia prestato almeno un anno di servizio sul sostegno (anche a tempo determinato).

Docenti che possono presentare domanda

In base a quanto stabilito dal CCNI 2019/22, i docenti che possono presentare domanda di assegnazione provvisoria sono:

  • Gli assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti;
  • Chi ha ottenuto la conferma in ruolo, anche per un grado diverso di titolarità;
  • I titolari sul sostegno, se non hanno superato il vincolo quinquennale per posti di sostegno, per posti comuni se ormai trascorsi i 5 anni;
  • Gli assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22 che sono risultati in esubero o soprannumerari, o che abbiano grave disabilità o che assistano familiari in condizione di grave disabilità;
  • Gli immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e 2021/22 con figli minori di tre anni o coniugi/conviventi di personale militare.

Ricordiamo che i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22 che non si ritrovano nelle condizioni di cui sopra, possono richiedere assegnazione provvisoria soltanto dopo tre anni di servizio effettivo svolti nella scuola di titolarità: siamo in attesa di sapere se si apporteranno o meno modifiche a tale vincolo.