Docenti supplenti organico Covid, una questione particolarmente discussa in questi ultimi giorni di anno scolastico 2021/22 è quella riguardante i termini del contratto in relazione agli scrutini di fine anno. Sono molti gli interrogativi posti dai docenti ‘Covid’, che non sanno come comportarsi in questi casi.
Docenti supplenti organico Covid, quale normativa seguire per gli scrutini di fine anno?
Sappiamo bene come i contratti di supplenza Covid siano stati particolarmente travagliati quest’anno: prima sarebbero dovuti scadere lo scorso 31 dicembre, poi è arrivata la proroga al 31 marzo con la ‘promessa’ di trovare le risorse necessarie per arrivare a fine anno scolastico.
Tale promessa è stata poi mantenuta attraverso quanto disposto all’articolo 36 del Decreto Ucraina dove si legge: ‘1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni»’.
Ne deriva che l’ultimo giorno di lezione (al massimo) è il 15 giugno, salvo la proroga per la scuola dell’infanzia al 30 giugno. Il Ministero dell’Istruzione, tramite una FAQ pubblicata lo scorso mese di settembre, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l’utilizzo dei docenti supplenti Covid. Qui si legge:
‘Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l’organizzazione dei trasporti, resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio:
- riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi;
- articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione;
- aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;
- diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti”.
Come sottolinea Orizzonte Scuola, la FAQ risale allo scorso mese di settembre e le cose, da allora, sono cambiate in merito alla scadenza dei contratti, con tutte le conseguenze del caso, ovvero con docenti che si sono ritrovati a gestire le classi con piena titolarità di supplente.
Secondo quanto indicato dall’articolo 37 del CCNL, ‘al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali’.
Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all’articolo 37 del CCNL, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.
Ora il Ministero dell’Istruzione sarà chiamato a districare questo rebus, tenendo conto del fatto, è giusto ribadirlo, che le coperture finanziarie dei contratti di supplenza Covid arrivavano solamente ‘fino al termine delle lezioni’.