Mancano ormai pochi giorni alla fine dell’obbligo vaccinale, previsto fino al 15 giugno 2022 per tutto il personale scolastico. E la speranza è che il prossimo anno scolastico possa essere all’insegna di una quasi normalità.
La situazione che si è venuta a creare durante l’anno scolastico ha visto la sospensione del personale non vaccinato, con la conseguente interruzione della continuità didattica con riferimento al personale docente inadempiente. Per poi prevedere il rientro di quest’ultimo ma demansionato a partire dal 1° aprile, se l’inadempimento fosse persistito.
In tutto ciò va ad aggiungersi una normativa non chiara che ha dato adito a diverse interpretazioni da parte dei dirigenti scolastici, soprattutto in caso di guarigione da Covid e mancato richiamo vaccinale con la terza dose.
Obbligo vaccinale e situazione variegata su tutto il territorio nazionale
L’incompletezza della normativa e la mancanza di chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione ha fatto sì che i dirigenti scolastici dessero interpretazioni più o meno stringenti circa l’obbligo vaccinale. Non sono mancati, infatti, casi in cui docenti con sole due dosi vaccinali e senza dose di richiamo fossero equiparati al personale non vaccinato, seppur in possesso di green pass da guarigione, col conseguente impedimento a tenere lezione.
Di contro si sono verificate anche circostanze in cui, nella medesima condizione, i DS hanno discrezionalmente optato per la validità del green pass pur in assenza della dose di richiamo.
Mancanza di uniformità anche in ambito giurisprudenziale
Anche nelle aule di tribunale si è assistito all’assenza di una linea omogenea quando si tratta non solo di valutare legittima o meno la sospensione del personale scolastico, ma anche quando si tratta di riconoscere il diritto al risarcimento del personale sospeso.
Ricordiamo la nota sentenza esecutiva del Tribunale del Lavoro di Treviso, in cui il giudice Massimo Galli (omonimo del noto infettivologo lombardo) ha riconosciuto ai docenti ricorrenti che avevano scelto di non ricevere il vaccino contro il Covid il diritto alle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione. Ma si sono susseguite anche decisioni dal contenuto completamente opposto, e da ultimo la sentenza del Tribunale di Milano (sentenza n°1962 del 17 maggio 2022), che riprende una precedente pronuncia del Tar Lazio.
In quest’ultima non solo viene riconosciuto come costituzionale il provvedimento di sospensione, ma viene anche negata la possibilità di un risarcimento del danno e la corresponsione dell’assegno alimentare. Inoltre viene posto l’accento sull’esigenza di garantire la salute collettiva prima ancora di riconoscere un diritto o una libertà al singolo.