PEI e decurtazione ore di sostegno, la Corte d’appello di Caltanissetta ha emesso, in data 6 giugno 2022, la sentenza N. 185/2022, attraverso la quale viene confermata la natura discriminatoria della decurtazione delle ore di sostegno indicate nei PEI. Ne hanno dato notizia gli Avvocati Graziano Baglio, Walter Miceli e Fabio Ganci che hanno patrocinato il ricorso nell’ambito dell’iniziativa gratuita di Anief #sostegnononunoradimeno.
Sostegno, sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta N. 185/2022: Ministero dell’Istruzione condannato
La sentenza N. 185/2022 pubblicata dalla Corte d’appello di Caltanissetta, oltre a ribadire la natura discriminatoria della decurtazione delle ore di sostegno indicate nel PEI, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma di 9.000 euro a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subìti dall’alunno con disabilità .
Gli Avvocati Anief parlano di ‘vittoria contro le discriminazioni motivata dalla Corte d’appello sul presupposto che “la minore quantità di ore di sostegno assicurate alla alunna (danno-evento) rispetto alla valutazione dei suoi bisogni fa presumere – e non è dimostrato il contrario – la compromissione sia dell’apprendimento che dell’inclusione con evidenti riflessi sul piano della sofferenza morale (danni- conseguenza) per effetto dell’avvenuta privazione del disabile della piena partecipazione delle attività della classe ove era stata inserita’.
La Corte d’appello di Caltanissetta ‘ha accertato la natura discriminatoria posta in essere nei confronti della minore ordinando alla convenuta Amministrazione la immediata cessazione di tale condotta con conseguente assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico;
ha condannato l’Amministrazione al pagamento della somma di €. 9.000,00 a titolo di ristoro per i danni non patrimoniali subiti; ha posto a carico dell’Amministrazione convenuta le spese del giudizio come da dispositivo.
Il Tribunale ritenuta preliminarmente la propria giurisdizione in materia – trattandosi di “mancata attuazione del diritto riconosciuto al bambino disabile con il Piano Educativo Individuale (c.d. PEI)” la cui emanazione determina la consumazione della discrezionalità tecnica in capo all’Amministrazione (Cass. Civ. 25011/2014 e Ad. Plenaria Cons. di Stato 7/2016) nonché il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti…’