Il personale supplente della scuola ha diritto a non essere discriminato rispetto al docente di ruolo, anche per quanto riguarda il calcolo dello stipendio. E questo principio vale per tutti i supplenti, annuali o brevi. Anief ottiene nuovamente la rivendicazione di questo diritto e fa recuperare ad un insegnante precario (supplente breve) la Retribuzione professionale docenti.
Stipendi supplenti e RPD
Prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, la Retribuzione professionale docenti spetta a tutti, a prescindere dal tipo di supplenza stipulata. Si tratta di 174 euro al mese, che il Ministero sottrae al supplente breve, violando il principio contenuto nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, in cui viene stabilito il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
A ribadirlo è stato il Tribunale di Bologna, che ha accolto il ricorso di una docente della scuola primaria, in servizio nel bolognese, che aveva svolto supplenze brevi per ben 13 anni. Assistita dai legali Anief, la docente ha ottenuto dal giudice la condanna del ministero dell’Istruzione ‘al versamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari ad €.3.273,13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” oltre che al pagamento di tutte le spese. Non è la prima volta che Anief ottiene questa vittoria, anzi l’ultima risale a pochi giorni fa.
Il commento di Pacifico
Marcello Pacifico, presidente Anief, ricorda che lo stesso principio vale anche per il personale Ata, che ha diritto alla CIA. “Grazie alla nostra azione legale il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, praticamente calpestato dall’amministrazione scolastica nei confronti dei precari, anche nei confronti dei supplenti “Covid”, è finalmente soddisfatto. Anche con il recupero di cifre importanti, come è accaduto con la sentenza del Tribunale di Bologna.“