Con la giornata di ieri, 10 giugno, anche per le restanti scuole di Italia che ancora dovevano concludere l’anno scolastico, è arrivato il tanto atteso suono della campanella finale: solo per la scuola dell’infanzia, come sappiamo, le attività didattiche continuano fino al 30 giugno. Per i docenti non impegnati negli Esami di maturità e di terza media, quindi, le prossime settimane sono meno cariche di lavoro, essendo gli impegni scolastici nella maggior parte dei casi non giornalieri: di seguito cerchiamo di fare chiarezza sulle attività per le quali gli insegnanti non sono obbligati a recarsi a scuola dopo la fine delle lezioni.
Obblighi dei docenti alla fine delle lezioni
I prossimi giorni saranno meno impegnativi per tutte le maestre e i professori non impegnati nelle commissioni degli esami di Stato: come abbiamo visto in un precedente articolo, infatti, gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-09, che stabiliscono le attività di insegnamento e funzionali ad esso, fanno chiarezza sugli impegni dei docenti fino al 30 giugno.
Impegni che si devono programmare già ad inizio anno nel Piano annuale delle attività: per questo motivo, quindi, non è si può ipotizzare l’obbligo della semplice presenza a scuola (con eventuale firma del registro delle presenze) a prescindere dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò riscontro negli obblighi fissati a livello contrattuale.
Nel momento in cui il dirigente scolastico imponga oneri non previsti nel piano delle attività, anche attraverso una circolare interna, come suggerito dal sindacato della Uil Scuola, il docente dovrebbe presentare un atto di rimostranza scritto per far decadere l’eventuale ordine di servizio.
Attività per cui i docenti non hanno nessun obbligo
Il personale docente, quindi, dopo la fine delle lezioni, oltre alle attività funzionali previste dal piano delle attività, non ha obbligo di:
- Essere presente a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
- Di recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- Svolgere attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
- Di adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Questo è valido per qualsiasi ordine di scuola a lezioni concluse. L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami. L’articolo 11 dell’OM. n. 41 dell’11 maggio 2012 prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.”