Specializzazione sostegno, il TAR del Lazio (IV Sezione Bis), in data 9 giugno 2022, ha pubblicato l’Ordinanza N. 3649/2022 attraverso la quale si accoglie il ricorso promosso dagli Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma in merito al decreto di rigetto N. 666/2022 mediante il quale il Ministero dell’Istruzione aveva negato il riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, privo di abilitazione sulla materia.
Specializzazione sostegno, Ordinanza TAR Lazio N. 3649 del 9 giugno
Gli Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini sottolineano l’importanza notevole dell’Ordinanza emessa da TAR del Lazio, visto che la IV Sezione Bis ha condannato il Ministero dell’Istruzione per non aver disposto alcuna comparazione tra il percorso italiano e quello romeno sul sostegno maturato, ritenendo l’assenza di attestazione romena di valore risolutivo ai fini del provvedimento di rigetto”.
Le motivazioni della decisione del TAR
‘Pertanto l’amministrazione – si legge nell’Ordinanza – anche in mancanza dell’attestazione dell’abilitazione, deve comunque procedere alla comparazione tra la formazione svolta all’estero e quella richiesta in Italia (chiedendo all’interessato, ove necessario, integrazioni documentali) e, all’esito, disporre eventuali misure compensative, ove riscontri una differenza sostanziale dei percorsi formativi.
Infatti, ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro è di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha omesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero rumeno’.
L’Ordinanza appare di particolare importanza, ha sottolineato l’Avvocato Maurizio Danza, Professore di Diritto Istruzione e Ricerca scientifica Università ISFOA, atteso che il Collegio del TAR Lazio, ha sospeso il decreto di rigetto intervenuto sull’istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno, a favore del ricorrente non in possesso del titolo abilitante per materia , in tal modo, smontando la assurdità della teoria del Ministero dell’Istruzione, secondo cui solo chi è in possesso della abilitazione per materia, può conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno.
A questo proposito viene fatto riferimento alla sentenza N. 5415 del 19 luglio 2021 emessa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato (la prima in Italia sul sostegno in tal senso) dove è stato accolto il ricorso proposto da docenti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno, nonostante il Ministero dell’Istruzione avesse sostenuto la assurda tesi della “accessorietà” del titolo sul sostegno rispetto alla abilitazione per materia, ritenendolo dunque, un titolo di specializzazione al pari delle altre professioni docenti, tutelate dalla Direttiva UE N. 36/2005 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e s.m.
Il Consiglio di Stato, infatti, in questa pronuncia ha stabilito che “deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020), ed inoltre che “in ogni caso, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perché non reca alcuna valutazione dei titoli esteri conseguiti dagli odierni appellanti, ai fini di un loro possibile riconoscimento in Italia”.