Docente di sostegno alla lavagna
Docente di sostegno alla lavagna

Abilitazione sul sostegno, lo Studio Legale Esposito Santonicola rendono noto che la storica sentenza  dell’ottobre del 2021, con la quale il Giudice del Lavoro di Napoli, dottoressa Maria Gaja Majorano, sancì che il titolo abilitante/specializzante all’insegnamento è costituito dall’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre 3 anni e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 CFU), è diventata definitiva ed inappellabile.

Abilitazione sul sostegno, la sentenza del Tribunale di Napoli è divenuta inappellabile

La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, inoltre, ordinò al Ministero dell’Istruzione la valutazione dei suddetti titoli ai fini dell’inserimento nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d’interesse (cosiddette graduatorie riservate agli specializzati, con riferimento alla classe ADMM, Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado).

Come confermano gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali, per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cosiddetta ‘Sentenza Mascolo’).

Secondo il Giudice del Lavoro di Napoli, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio e il titolo abilitativo è contenuta nell’articolo 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione…Stante la mancata attivazione da parte del MIUR di percorsi di abilitazione all’insegnamento… l’impossibilità oggettiva di acquisire titoli abilitanti ha quale unico effetto quello di interpretare, in un’ottica costituzionalmente orientata…l’equivalenza semantica del termine “abilitazione” e del termine idoneità…

Lo Studio Legale Esposito Santonicola, considerando che questa sentenza è divenuta inappellabile, confida che la stessa possa contribuire al consolidamento di quella giurisprudenza che equipara il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’insegnamento statale, nella scuola secondaria, per un periodo almeno triennale.

A tal proposito si ricorda che il Giudice del Lavoro di Termini Imerese (Sicilia), dott.ssa Chiara Gagliano e il Tribunale del Lavoro di Sciacca (Sicilia) parimenti hanno riconosciuto, in applicazione dei superiori dettami della normativa europea, il diritto all’inquadramento nelle graduatorie degli abilitati, avendo acquisito, gli interessati, una “abilitazione di fatto” all’insegnamento per l’esperienza maturata sul campo.