Elenchi aggiuntivi graduatorie provinciali per le supplenze
Elenchi aggiuntivi graduatorie provinciali per le supplenze

Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2022/24, gli Uffici Scolastici stanno provvedendo alle verifiche delle istanze presentate dagli aspiranti supplenti entro lo scorso 31 maggio. L’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione N. 112/2022 ha previsto anche la costituzione di elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle nuove GPS, sia per quanto riguarda i posti comuni che per quelli di sostegno.

Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2022/24, la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia 

Lo scopo degli elenchi aggiuntivi è quello di consentire agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione e/o specializzazione dopo la costituzione delle nuove GPS di potersi inserire ugualmente; gli elenchi aggiuntivi permettono, quindi, di far valere il proprio titolo conseguito prima del prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze valido per il biennio 2024/26, anche perché dagli elenchi aggiuntivi hanno priorità rispetto alla seconda fascia per quanto riguarda il conferimento degli incarichi di supplenza.

C’è da sottolineare come gli elenchi aggiuntivi saranno costituiti per l’anno scolastico 2023/24: a tal fine, gli aspiranti potranno presentare l’apposita domanda (sempre ed esclusivamente sulla piattaforma informatica Istanze Online) secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell’Istruzione.

Cosa dice l’articolo 10 dell’O.M. N. 112 sulle GPS

L’articolo 10 dell’O.M. N. 112 recita infatti: ‘Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.’

Gli aspiranti supplenti già inseriti in seconda fascia GPS per la medesima classe di concorso/posto, in caso di domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi, saranno depennati dalla II fascia e dalle graduatorie di istituto di terza fascia nel momento in cui saranno pubblicati gli elenchi. L’O.M., infatti, spiega: ‘Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto’.

Gli aspiranti supplenti sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla medesima O.M. 112. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell’apposito decreto (comma 3), che può prevedere anche l’inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo oltre modo il termine per lo scioglimento della riserva stessa.  

Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi e della definizione della relativa tempistica, sarà, come detto, pubblicato uno specifico decreto del Ministro dell’Istruzione. All’atto della validazione della domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo da parte dell’ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 

Elenchi aggiuntivi, quando verrà pubblicato il decreto del Ministero dell’Istruzione?

Quando sarà pubblicato il decreto per la costituzione degli elenchi aggiuntivi? Facendo un paragone con quanto accaduto per gli elenchi aggiuntivi 2021/22, il decreto ministeriale N. 51 del 3 marzo 2021 ha indicato il 6 agosto 2020, come scadenza per la presentazione delle domande delle GPS e quindi come termine ultimo di conseguimento dei titoli.

Qui, infatti, si legge: ‘I soggetti…sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e dunque: 

  • a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 (gli aspiranti già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione e gli aspiranti non già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocati in altra GPS) dichiarano solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive.
  • b) i soggetti di cui al comma 4 (ovvero gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS), dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858.