L’inclusione scolastica rappresenta uno degli aspetti più delicati della scuola: sono tanti, infatti, i fattori che i docenti devono considerare in presenza di un alunno con disabilità. Uno dei punti più complessi riguarda la valutazione dello studente con sostegno, in particolar modo alla fine dell’anno quando occorre deciderne la promozione nella classe successiva o la bocciatura. Una recente sentenza del Tar del Lazio fornisce dei chiarimenti in merito.
Quando avviene la bocciatura dell’alunno con disabilità seguito dal docente di sostegno
In presenza di un alunno con disabilità il docente di sostegno con il supporto del Consiglio di Classe stila un PEI, documento con cui si indicherà l’azione didattica che si intende perseguire. Nel Piano educativo individualizzato si fissano non solo i contenuti e le strategie, ma anche gli obiettivi che lo studente deve raggiugere durante l’anno scolastico.
Ma cosa succede nel momento in cui si rivela il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati? Per il TAR del Lazio, in questo caso, occorre far ripetere l’anno allo studente con disabilità, non promuovendolo quindi alla classe successiva: in questo modo avrà la possibilità di colmare il divario tra quanto realmente raggiunto e quanto invece programmato.
La sentenza del TAR del Lazio
Il Tar del Lazio con la sentenza 6624/2022 del 25 marzo scorso ha espresso parere positivo in merito ad un ricorso presentato dall’amministratore di sostegno di uno studente con autismo e handicap grave certificato dalla Legge 104, articolo 3 comma 3. Alla fine del quinto anno di scuola secondaria di secondo grado il ragazzo aveva ottenuto l’ammissione all’esame di Stato 2020/21 nonostante non avesse effettuato un percorso inclusivo soddisfacente e non avesse raggiunto gli obiettivi prefissati dal PEI.
Il TAR ha confermato la reiscrizione, prima disposta in via cautelare, all’anno scolastico 2021/22, accertando che nel corso dell’anno precedente “i docenti (non solo di sostegno) avevano rilevato una significativa regressione dell’alunno, frutto di una incompleta attuazione delle misure per l’inclusione previste dal PEI in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 negli ultimi due anni scolastici”.
Nonostante gli insegnanti avessero rivisto al ribasso gli obiettivi programmati, per renderli maggiormente corrispondenti alla situazione dello studente, quest’ultimo non era riuscito a raggiugerli. Con la suddetta sentenza, quindi, il tribunale sottolinea la centralità del PEI anche in relazione alla valutazione del rendimento scolastico dello studente.
Sentenza n. 6624/2022 TAR del Lazio