Docenti precari, una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (la N. 14268/2022) ha chiarito che il docente che ha sottoscritto un contratto a tempo determinato non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solamente per il fatto di non averne fatto richiesta.
Ne deriva che, come il diritto alle ferie, anche il diritto alla relativa indennità sostitutiva è inderogabile. La perdita di tale diritto può avvenire solamente dopo che la scuola ha invitato il docente, tramite avviso, a goderne.
Indennità sostitutiva delle ferie per i docenti precari: l’Ordinanza della Corte di Cassazione
Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha dato notizia della nuova Ordinanza della Corte di Cassazione, emessa in considerazione dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Secondo la Suprema Corte, come si è accennato poc’anzi, il datore di lavoro scolastico deve assicurarsi che il docente sia messo nelle reali condizioni di poter esercitare il diritto alle ferie retribuite.
Per far questo, l’insegnante precario dev’essere informato in maniera accurata e in tempo utile: anzi, la Cassazione ritiene che l’interessato debba essere persino sollecitato, formalmente, ad esercitare tale diritto, in modo tale che il docente possa godere del dovuto riposo e del relax, secondo quanto esposto anche nella Costituzione.
Solamente nel caso in cui il docente non intenda assolutamente fruirne, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.