Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2022/23, ci si avvicina piano piano alla nuova procedura assunzionale del personale docente: il MEF non ha ancora reso noto i numeri riguardanti i contingenti anche se il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha parlato di almeno 60mila insegnanti che saranno assunti entro il prossimo 31 agosto. In caso in cui un docente dovesse essere assunto, qual è la normativa riguardante la decadenza dalle graduatorie?
Assunzioni docenti, in quali casi si decade dalle graduatorie?
Il comma 3 bis dell’articolo 399 del Testo Unico recita quanto segue: ‘L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure
concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all’a.s. 2020/21′.
Un primo aspetto sul quale prestare attenzione è, dunque, la differenza nella normativa applicata ai docenti immessi in ruolo dall’anno scolastico 2020/21 e coloro che sono stati assunti precedentemente.
I docenti che sono stati immessi in ruolo sino all’anno scolastico 2019/20 dalle Graduatorie di Merito del concorso 2016 sono stati depennati anche dalle Graduatorie ad Esaurimento e dalla prima fascia delle Graduatorie di Istituto, pur conservando la loro posizione in eventuali altre Graduatorie di Merito concorsuali o GPS.
Per quanto riguarda gli insegnanti di infanzia e primaria assunti sino all’anno scolastico 2019/20 dal concorso straordinario 2018 sono stati cancellati da altre eventuali Graduatorie di Merito del medesimo concorso, come pure dalle Gae e dalle Graduatorie di Istituto. Hanno conservato la loro posizione per altre GM ed eventuali GPS.
I docenti della secondaria, immessi in ruolo dalle GM del concorso straordinario 2018 sino all’anno scolastico 2019/20, all’atto della conferma in ruolo (quindi dopo il superamento dell’anno di prova e formazione) sono stati cancellati da tutte le Graduatorie di Merito, dalle Graduatorie ad Esaurimento e dalle Graduatorie di Istituto.
Gli immessi in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento sino all’anno scolastico 2019/20 sono stati depennati da tutte le altre GAE, e dalla prima fascia delle Graduatorie di Istituto.
Personale docente assunto dall’anno scolastico 2020/21
Le cose, invece, sono cambiate a partire dall’anno scolastico 2020/21, dove trova applicazione il suddetto comma 3 bis dell’articolo 399 del Testo Unico. Dal 2020/21 in avanti, quindi, i docenti assunti in ruolo sono cancellati da tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato (graduatorie concorsuali straordinarie, ordinarie relative alla stessa cdc/posto di immissione in ruolo, GAE, GPS e Graduatorie di Istituto), solamente all’atto della conferma in ruolo, ovvero dopo aver superato positivamente il periodo di prova.
Il depennamento, come detto poc’anzi, non riguarda la Graduatoria di Merito relativa a concorsi ordinari diversi dalla classe di concorso per la quale si è stati assunti.