Come si conseguirà l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria? Ieri le Commissioni Affari costituzionali e Istruzione hanno approvato un maxi emendamento al Decreto PNRR 2 contenente modifiche al Decreto N. 36. Il testo deve passare l’esame del Senato, e poi tornare alla Camera, ma sarà blindato: quindi nessun’altra modifica è possibile. Vediamo cosa si prevede per l’abilitazione.
Abilitazione all’insegnamento: come si consegue?
Il testo parla di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondari all’articolo 2 ter, che si suddivide in 5 commi. Di seguito la versione integrale.
- L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
- Il conseguimento dell’abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
- L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
- Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
- Con il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.
In sintesi
In sintesi, ci si potrà abilitare accedendo ad un percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e superando la prova finale (previo possesso del titolo). L’abilitazione non ha scadenza, ma per essere immessi in ruolo non basta: occorre superare il concorso (a cui i precari storici accedono direttamente).
Chi ha già un’abilitazione o specializzazione sul sostegno può ottenere l’abilitazione in altre classi. Deve acquisire 30 CFU/CFA, di cui 20 nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.