Carta del Docente anche ai precari, nuova sentenza a favore del riconoscimento di tale diritto quella emessa dal Tribunale di Torino: l’organo di giustizia piemontese, infatti, ha riconosciuto a una docente precaria l’importo complessivo di € 3.000 tramite la Carta elettronica del docente, oltre accessori come per legge e le spese legali.
Carta del Docente anche ai precari, nuova sentenza del Tribunale di Torino
L’Avvocato Walter Miceli ha pubblicato un estratto della sentenza del Tribunale di Torino (ricorso depositato nel 2020) tramite la quale viene confermato il principio per cui non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell’organico del Ministero dell’Istruzione, ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, e i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la ‘mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro’.
Tesi che, secondo il Giudice, lo stesso Ministero convenuto scrive nella Nota ministeriale N. 35 del 7 gennaio 2016 con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione professionale: nella suddetta Nota viene specificato che detta formazione “comprende nell’ambito dei destinatari tutto il personale docente, di ruolo e non di ruolo, atteso che si legge “la formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera”.
Ricordiamo, a questo proposito, l’Ordinanza emessa dalla VI sezione della Corte di Giustizia Europea lo scorso 18 maggio all’interno della quale viene riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto di percepire il bonus da 500 euro annuale riguardante l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Nella sentenza si legge quanto segue: ‘Visto l’art. 429 c.p.c.: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell’importo complessivo di Euro 3.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre accessori come per legge; condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro…… oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente avvocati Rinaldi, Ganci, Miceli e Zampieri’.