Fascicolo Iter DDL S. 2598
Fascicolo Iter DDL S. 2598

Decreto PNRR 2, con 179 voti favorevoli e 22 contrari, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al governo, approvando il maxi emendamento interamente sostitutivo del DDL 2598, conversione in legge del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il testo, ora, passerà all’esame della Camera.

Decreto PNRR 2 e riforma della scuola: Ok del Senato, il testo definitivo

Il testo del Decreto PNRR 2 arriverà ‘blindato’ alla Camera dei Deputati visto che, entro il prossimo 29 giugno, dovrà essere convertito in legge, pena la sua decadenza. Riassumiamo, qui sotto, le novità più importanti riguardanti il ‘pacchetto scuola’ contenuto nel Decreto N. 36.

Concorsi, graduatorie di merito integrate con i candidati idonei

Il comma 10 dell’articolo 47 ha disposto l’integrazione delle graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Si prevede, quindi, l’inserimento dei candidati idonei nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (incluso il nuovo concorso STEM).
Tale integrazione viene effettuata nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Istituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, digitalizzazione delle scuole

Il comma 1 dell’articolo 47 istituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, con il compito di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del Piano legati alla digitalizzazione delle scuole. Tale compito è assolto insieme alle équipe formative territoriali, già esistenti, e sotto il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione. Si ricorda che le équipe formative territoriali sono state costituite ai sensi dell’art. 1, comma 725, della L. 145/2018.

Revisione e aggiornamento delle classi di concorso

Il comma 1 dell’articolo lettera d)-bis detta disposizioni in materia di Razionalizzazione delle classi di concorso. Nello specifico, la norma demanda ad uno o più decreti del ministro dell’Istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca la revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento.

La disposizione in commento, nel puntare alla razionalizzazione delle classi e al loro accorpamento, ha l’obiettivo di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
Il richiamato decreto interministeriale è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

Formazione personale docente di ruolo

L’articolo 44 reca disposizioni in materia di formazione in servizio con l’obiettivo di attuare la Riforma “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo” contenuta nel PNRR.

La formazione in servizio è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall’anno scolastico 2023/24, include le attività le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell’orario di insegnamento.

La partecipazione all’attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto.
Sono previste sia verifiche intermedie sia una verifica finale, effettuate dal citato comitato per la valutazione dei docenti, che, in sede di valutazione finale, viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. É stato previsto che tali verifiche debbano avere riguardo, in particolare, alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell’inclusione e delle esperienze extra scolastiche.

Le verifiche intermedie hanno cadenza annuale e sono effettuate sulla base di una relazione presentata dal docente con riguardo al complesso delle attività formative realizzate nell’anno. La verifica finale è volta ad accertare che il docente abbia raggiunto un adeguato livello di formazione
rispetto agli obiettivi. Nel caso in cui la verifica annuale o quella finale diano esito negativo, è consentita al docente la ripetizione della prova nell’anno successivo.

Onde incrementare l’accesso ai predetti percorsi di formazione, è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico all’esito positivo del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva.
A beneficiare di detta incentivazione sono i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale. Il riconoscimento di tale elemento retributivo avviene in maniera selettiva e non generalizzata, sulla base delle valutazioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche.

L’entità dell’incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale. A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, è stato previsto che tale incentivo economico sia quantificato nell’ambito di una forchetta compresa fra il 10 per cento e il 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.

Qui sotto è possibile consultare il testo del maxi emendamento, riveduto e interamente riscritto, approvato dal Senato.

ATTO DEL SENATO N. 2598 APPROVATO DAL SENATO