TFR
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Il TFR, o Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore, nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. E’ disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Come spiega l’INPS, “l’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.” Spetta anche a docenti e ATA, di ruolo e precari. Quando?

TFR docenti e ATA: a chi spetta

Il TFR spetta ai Docenti che agli ATA assunti con contratto a tempo indeterminato. E spetta anche a chi è assunto con contratto a tempo determinato, della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Anche il servizio prestato per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, dà diritto al T.F.R. che, ovviamente, verrà corrisposto in misura ridotta in proporzione alle ore settimanali lavorate.

Quando viene pagato il trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto d’ufficio, per cui il lavoratore non ha bisogno di presentare alcuna richiesta per ottenerlo.

La liquidazione, o pagamento, avviene 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Da quella data, l’INPS avrà 3 mesi di tempo per versare l’importo. Ciò significa che l’importo potrebbe essere incassato fino a 15 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Su NoiPA è possibile accedere a Consultazione TFR, che consente di monitorare lo stato di lavorazione delle dichiarazioni TFR.